Esami di Stato 2020, Ordinanza Ministeriale 21 del 3 giugno: ulteriori disposizioni funzionamento commissioni

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La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato ieri, 3 giugno 2020, l’Ordinanza Ministeriale N. 21 attraverso la quale vengono fornite ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento delle commissioni dell’esame di stato conclusivo del secondo ciclo, visto che alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all’esame in qualità di presidente di commissione, il numero delle istanze ricevute è stato inferiore rispetto al necessario, soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, le regioni più colpite dal contagio da COVID- 19. Ecco il testo dell’Ordinanza Ministeriale.

Azzolina firma Ordinanza Ministeriale N. 21 su Esami di Stato 2020: ulteriori disposizioni per il funzionamento delle commissioni

Articolo 1, comma 1. Per le finalità esposte in premessa e al fine di garantire i diritti costituzionali dei candidati, come declinati dall’articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, ove non abbiano già provveduto in base ai loro autonomi poteri organizzativi, provvedono alle nomine del personale non inserito nell’elenco regionale dei presidenti e che non abbia presentato istanza di partecipazione, purché appartenente alle categorie previste dall’articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183. 

Comma 2. ‘I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, in caso di ulteriori necessità, acquisiscono altresì: a) le domande a presidente dei docenti di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c); d); e); f); g) e, conseguentemente, dei docenti di cui all’articolo 7, comma 4, lettere a); b); c); d) ed e), dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 aprile 2020, n. 197, purché confermati in ruolo, in deroga al requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, e purché non altrimenti impegnati quali membri di commissione nell’espletamento degli esami di Stato. b) le domande a presidente di professori universitari di I e II fascia, di docenti di ruolo presso le istituzioni AFAM, di ricercatori di tipo A e B. 

Comma 3. Qualora le disposizioni di cui al comma 1 e le nomine a seguito delle domande di cui al comma 2 non risultino sufficienti alla copertura delle necessità, l’Ufficio scolastico regionale procede all’assegnazione dei presidenti già designati ad una ulteriore commissione secondo i seguenti criteri: a) commissione istituita presso la medesima Istituzione scolastica; b) commissione istituita presso le Istituzioni scolastiche viciniori. 

Comma 4. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, con riferimento alle specifiche situazioni, sono autorizzati ad anteporre le procedure del comma 3 alle procedure del comma 2. 

Comma 5. Per le operazioni di cui al presente articolo, si prescinde dal divieto di esercizio della funzione di presidente nel medesimo distretto o città, fermo restando il divieto di esercizio presso l’istituzione scolastica di servizio. 

Comma 6. Là ove le disposizioni previste ai commi 1, 2, 3 non risultassero sufficienti alla copertura delle esigenze, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono autorizzati a ricorrere a ulteriori messe a disposizione del personale docente ovvero a specifici ordini di servizio. 

Comma 7. Per le operazioni relative all’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 9 di sua competenza, il Dirigente scolastico impegnato negli esami di Stato del secondo ciclo individua, con apposita delega, un docente che svolge le funzioni di presidente del Consiglio di classe.

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