Incidente a scuola, l’importanza del piano organizzativo

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Incidente a scuola. Una sentenza su un caso recente chiarisce il ruolo del piano organizzativo nella riduzione della responsabilità civile e penale del docente. Nel 2017 un altro caso (sfavorevole all’insegnante) aveva riconosciuto l’importanza della regolamentazione.

Incidente a scuola, un caso e una illuminante sentenza

Incidente a scuola. Sempre più frequenti i casi dove alunni o studenti riportano conseguenze fisiche di varia gravità. La giurisprudenza ha chiarito quali condizioni portano i docenti a rispondere di questi eventi. Non sempre, però è stato chiaro il ruolo del piano organizzativo nell’attribuzione della “culpa in vigilando” (art. 2048 c.c.) riferibile all’insegnante.
Una recente sentenza (14 aprile- Tribunale di Aosta) toglie ogni dubbio. Durante la ricreazione un alunno subisce un danno. Si legge nella sezione scuola del “Il Sole 24 Ore” (18 maggio):”Con recente sentenza del 14 aprile scorso il Tribunale di Aosta ha ritenuto non responsabile il personale scolastico per l’incidente di un alunno durante l’intervallo. Il giudice su tutto ha messo in evidenza il piano organizzativo di vigilanza disposto dall’istituto, la sua fedele osservanza da parte dei docenti, la velocità e oggettiva imprevedibilità dell’incidente occorso al bambino“.

Quando il Piano organizzativo aiuta il singolo docente

Importante sentenza che mette in risalto il ruolo dell’organizzazione d’Istituto. L’obiettivo è ridurre il verificarsi dell’evento. Non tutto è possibile normare, quindi occorre seguire il criterio del buon padre di famiglia. Questo rimanda alla “cura” e quindi al farsi carico di una funzione di protezione verso il minore. Ovviamente, tutto è commisurato all’età e quindi al grado di maturazione del minore. Regola molto stringente con gli allievi di scuola dell’infanzia e dei primi anni della primaria.
Ora con la suddetta sentenza il criterio del buon padre di famiglia è declinato al sociale, coinvolgendo l’intera comunità scolastica. Altresì è confermato il principio che l’insegnante è espressione di una progettualità e di un insieme di regole che l’Istituto si è dato.
Il risvolto positivo di questo nuovo scenario è l’azzeramento della “culpa in vigilando” (art. 2048 c.c.) riferibile al singolo docente.

Un altro caso conferma (al contrario) l’orientamento

La centralità del piano organizzativo che necessita di una formalizzazione e di un’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto (Regolamento) è stata trattata anche in un altro caso, questa volta sfavorevole al docente interessato. In sintesi, nel 2017 la Corte di Cassazione con sentenza n° 21593 riconobbe la responsabilità della scuola (non solo), e quindi del docente per la morte di uno studente undicenne investito da un autobus di linea all’esterno della scuola. Ora l’Istituto aveva regolamentato questo momento, confermando per eccesso di zelo, tra l’altro, il principio che non può esserci interruzione nella consegna di un minore (principio oggi più attenuato per gli studenti delle medie). Si legge nella sentenza: “Sulla scorta di quanto prescritto nel richiamato regolamento scolastico il giudice di primo grado e quello di secondo grado hanno logicamente dedotto che l’attività di vigilanza della quale l’amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto“.

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