Offese ai docenti perseguibili per legge
Quindi offenderlo, deriderlo o aggredirlo è considerato “oltraggio”, un reato perseguibile per legge. Lo dice l’art.357 del c.p comma 1: “Sono considerati pubblici ufficiali tutti coloro che svolgono un lavoro nella Pubblica Amministrazione. L’articolo 341 bis del c.p precisa: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offende il prestigio e l’onore di un pubblico ufficiale mentre è nell’esercizio delle sue funzioni, rischia anche la reclusione fino a tre anni”. Sorge dunque spontanea una domanda: perchè se qualcuno offende un magistrato, un agente di Polizia, un medico o un Carabiniere, viene immediatamente deferito all’Autorità giudiziaria e condotto in caserma, mentre ciò non accade per un docente?
La risposta – visti gli ultimi episodi di cronaca in cui molti insegnanti non solo sono stati offesi e derisi, ma anche aggrediti e picchiati – forse risiede nel fatto che il docente non è considerato per il ruolo che svolge e la scuola ha perso il suo prestigio sociale. Nel nostro paese le leggi ci sono, ma il più delle volte non vengono rispettate e fatte rispettare dalla giurisprudenza italiana: in virtù di questo, certi di non subire alcuna pena, alunni e genitori (non tutti ovviamente) si sentono quasi autorizzati dallo Stato ad aggredire e offendere l’insegnante nell’esercizio delle sue funzioni; e quest’ultimo, sapendo di avere spesso le mani legate, non riesce a far rispettare il suo ruolo e a difendersi con gli strumenti idonei.
‘Pubblico ufficiale’ a tutti gli effetti
Fonte: Orizzonte Scuola.it