Immissione docenti abilitati in GaE, causa cancellata dal ruolo: cosa è successo?

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Una segnalazione al nostro sito sulla cancellazione della causa per l’immissione in Gae dei docenti abilitati da parte di una ricorrente, ci ha portato “a fare un giro” nel codice di procedura civile per capire cosa sia successo. La nostra lettrice ci ha rimandato all’edizione Simone del codice che, alla voce cancellazione causa dal ruolo, riporta all’articolo 307, che riportiamo di seguito.

Codice procedura Civile: causa cancellata dal ruolo

Cosa è successo alla causa per l’immissione in GaE dei docenti abilitati? Il codice di procedura civile dice all’articolo 307: “Estinzione del processo per inattività delle parti. — Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione [disp. att. 125]; altrimenti il processo si estingue.
Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei.
L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita .”
www.StudioCataldi.it dice ancora: “Il primo comma dell’articolo 181 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.”
Che sia questo ciò che è successo alla causa dei docenti abilitati che volevano entrare in GaE?

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