L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104/92 e si violerebbe il principio di contitolarità.
L’art. 13 comma 6 della L. 104/92, recita: gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti» (vedi anche D.M. 9 luglio 1992).
L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104/92 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato.
In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare.
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In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione.
Altra considerazione importante è che, in assenza del disabile, il docente di sostegno non può essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell’art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall’art. 13 comma 6 della L. 104/92 – D.M. 9. luglio 1992».
Si ricorda inoltre che i docenti di sostegno non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti momentaneamente assenti. Tale principio è stato più volte esplicitato in numerose circolari, tra cui quella del provveditorato di
Roma n. 153 del 13.10.1997, e quella del Provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998, prot. 17337.
Si fa inoltre presente che il contratto d’istituto non può derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell’art. 1418-1419 del C.C.), come nel caso all’art. 13 comma 6 della L. 104/92 .
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Sostegno: far valere i propri diritti
La corretta procedura che i docenti dovrebbero seguire per far valere i propri diritti è la seguente: i docenti devono segnalare alla Sezione sindacale unitaria della scuola al Ministero, affinché assuma i provvedimenti del caso, e alle associazioni delle persone con disabilità (che sono presenti nell’Osservatorio ministeriale sull’integrazione scolastica), affinché questi casi di prassi lesive della qualità dell’integrazione, assai frequenti, vengano definitivamente a cessare”.
Il docente può personalmente rivolgersi ad uno dei Sindacati e il caso illegittimo, se non giustificato da causa eccezionale ed irreparabile (ad es: improvviso malore del titolare della cattedra), potrà essere contestato. Qualora si trattasse di prassi usuale, il Sindacato può provvedere a produrre esposto alla Procura della Repubblica, appunto per violazione del diritto allo studio e all’integrazione scolastica..
Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, per anni tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni disabili.
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UNICOBAS SCUOLA ENNA
Segretario Provinciale
Prof. Marco Monzù Rossello
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