Scuola, classi di concorso: nota Miur su novità per accesso a graduatorie e concorsi

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Regolamento per le nuove classi di concorso nella scuola: il Miur con la nota 5499 del 19 maggio 2017 ha dato alcune anticipazione sul contenuto del Decreto correttivo (DM 259/17, in attesa di pubblicazione). La FLC CGIL segnala che fra le correzioni più importanti c’è l’interpretazione autentica dell’articolo 5 del regolamento relativamente alla validità dei titoli di studio conseguiti entro la data di entrata in vigore dello stesso (23 febbraio 2016).

Nuove classi di concorso e titoli di studio: nota Miur

La nota Miur spiega che nel DM 259/17 si chiarirà definitivamente che per chi ha acquisito i titoli di studio entro la data di entrata in vigore del nuovo regolamento (23 febbraio 2016), potrà fare riferimento ai titoli richiesti per le pregresse classi di concorso (DM 39/98 e DM 22/05) confluite nelle nuove. Questa precisazione è valida per l’accesso alle graduatorie d’istituto di III fascia, per l’accesso ai TFA e per l’accesso ai futuri concorsi previsti dal DL 59/17.

La nota dice: “Si evidenzia che al momento tale decreto è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo. Poiché gli interventi correttivi in esso contenuti sono direttamente funzionali allo svolgimento di tutte le operazioni propedeutiche all’avvio del prossimo anno scolastico 2017/2018, si trasmettono le tabelle in allegato al decreto sopra indicato che individuano, altresì, la corrispondenza tra le discipline contenute nei quadri orari di cui ai DPR n. 89/2009, 87/2010, 88/2010 e 89/2010 e le classi di concorso di cui al previgente ordinamento ed al DPR n. 19/2016. Ciò proprio in considerazione della necessità di consentire nell’immediato la definizione dell’organico dell’autonomia e di assicurare conseguentemente l’ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente…

…Appare anche necessario sottolineare come, fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del succitato DPR n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017 in oggetto indicato, a una diversa classe di concorso mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.

Si fa presente, infine, come coloro i quali, all’entrata in vigore del DPR n. 19/2016, siano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e ss.mm.ii. e del DM 22/2005 e ss.mm.ii. Possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso.” Visualizza la Nota Miur 5499 del 19 maggio e le tabelle allegate

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