Una delle novità più importanti introdotte dal decreto Madia, approvato lo scorso 19 maggio dal Governo, è quella riguardante i provvedimenti disciplinari adottati dai dirigenti scolastici nei confronti del personale docente e Ata. I presidi, infatti, potranno sospendere gli insegnanti e il personale ausiliario tecnico amministrativo fino a dieci giorni e dovranno rispettare i termini del procedimento disciplinare, termini, per altro, rimasti invariati rispetto al passato ovvero: contestazione di addebito entro 20 giorni dal fatto anti-doveroso con preavviso di almeno 10 giorni e
conclusione del procedimento entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito. Se i presidi non rispetteranno tali termini, le sanzioni eventualmente irrogate resteranno valide ma i DS incorreranno nella responsabilità disciplinare.
Decreto Madia: sospensioni docenti e personale ATA, cosa cambia per i dirigenti scolastici
Come riporta il quotidiano economico ‘Italia Oggi’, la normativa è contenuta nel testo unico dei dipendenti pubblici e, in pratica, va a riscrivere la procedura da adottarsi in merito alle sanzioni disciplinari.Â
Non mancano, comunque, i dubbi e le perplessità , specialmente per quanto riguarda l’individuazione dell’autorità dotata del potere disciplinare e la durata delle procedure. Infatti, come viene fatto notare da ‘Italia Oggi’, nella prima stesura del testo, veniva indicata la figura del dirigente scolastico quale autorità disciplinare per le sanzioni sospensive fino a dieci giorni. Nel testo definitivo, però, il dirigente scolastico è stato sostituito con il termine ‘dirigente della struttura’ (anche se la circolare 88/2010 accomuna le due figure).
C’è poi la questione riguardante i termini del procedimento disciplinare in quanto, sempre nella prima stesura del testo, il governo aveva ritenuto di qualificare tali termini alla stregua di ordinatori: il testo parlava, infatti, di decorso dei termini che non avrebbe comportato né la decadenza dell’azione disciplinare, né l’invalidità della sanzione eventualmente irrogata oltre il termine.
Sanzioni fuori termine eppure ritenute valide
La previsione di termini ordinatori invece che perentori aveva messo, però, in allarme alcune organizzazioni sindacali e, tenendo conto del giudizio contrario espresso dal Consiglio di Stato, il Governo ha provveduto sì a modificare il testo, ma non ha ritenuto di munire la perentorietà del termine della sanzione prevista in questi casi, vale a dire la decadenza dell’azione disciplinare e la nullità delle sanzioni eventualmente irrogate oltre il termine. Anzi, si è andati in direzione completamente opposta: è stata prevista infatti la validità del procedimento azionato in violazione
dei termini oltre a dichiarare valida anche la sanzione fuori termine. Salvo comminare una sanzione disciplinare all’inutile decorso del termine nei confronti del dirigente inadempiente.