C’è ancora molta confusione in merito ai compiti che il Personale ATA avrà nei confronti degli alunni disabili, dopo l’entrata in vigore della riforma sul sostegno. In cosa consiste la formazione e specializzazione di cui si parla tanto? Per fare chiarezza, abbiamo deciso di verificare direttamente cosa dice la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ovvero il decreto 66. Vi mostreremo gli articoli che si riferiscono al Personale ATA.

Personale ATA, le mansioni previste dalla riforma sul sostegno

In merito alle mansioni del Personale ATA, il decreto 66 sull’inclusione scolastica (riforma sul sostegno) prevede quanto segue (articolo 3, comma 2, lettere B e C).

2.  Lo  Stato  provvede,  per   il   tramite   dell'Amministrazione
scolastica:
    b) alla definizione dell'organico del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA)  tenendo  conto,  tra  i  criteri  per  il
riparto delle risorse professionali,  della  presenza  di  bambine  e
bambini, alunne e alunni,  studentesse  e  studenti  con  disabilita'
certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica  statale,
fermo restando il limite alla dotazione organica di cui  all'articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni;
    c)  all'assegnazione,  nell'ambito   del   personale   ATA,   dei
collaboratori  scolastici  nella  scuola   statale   anche   per   lo
svolgimento  dei  compiti  di   assistenza   previsti   dal   profilo
professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei  bambini,
delle alunne e degli alunni,  delle  studentesse  e  degli  studenti,
nell'ambito delle risorse umane disponibili e  assegnate  a  ciascuna
istituzione scolastica;
Decreto 66 (articolo 3, comma 2, lettere B e C)
Decreto 66 (articolo 3, comma 2, lettere B e C)

L’assistenza data agli alunni disabili dal Personale ATA, in base alla legge, dipenderà dal profilo professionale e dal sesso dell’alunno. I compiti del collaboratore scolastico non cambiano rispetto a quelli previsti dal CCNL scuola. Si occuperà di accoglienza, sorveglianza, vigilanza e assistenza durante il pasto nella mensa. Assisterà gli alunni nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse e per l’uso dei servizi igienici e della cura dell’igiene personale. Proprio per questo, la scelta del collaboratore verrà fatta in base al sesso dell’alunno.

Sostegno e formazione per gli ATA

La riforma sul sostegno prevede anche che il Personale ATA partecipi periodicamente a iniziative formative per sviluppare le competenze necessarie all’assistenza dei disabili. Di seguito l’articolo 13, comma 3 della legge.

 Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle  risorse
disponibili, anche le attivita' formative per  il  personale  ATA  al
fine di sviluppare, in  coerenza  con  i  profili  professionali,  le
competenze  sugli  aspetti  organizzativi,  educativo-relazionali   e
sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione  scolastica.  Il
personale ATA e' tenuto a partecipare  periodicamente  alle  suddette
iniziative formative.
Decreto 66, articolo 13, comma 3
Decreto 66, articolo 13, comma 3