Scuola, video in classe e pubblicazione su Facebook o WhatsApp: ecco cosa rischia lo studente

Date:

Negli ultimi anni è aumentata in maniera spropositata la ‘moda’ di realizzare video in classe. E’ lecito, quindi, chiedersi: cosa rischia lo studente che, tramite il proprio smartphone, fa un video in classe con altri suoi compagni, nell’orario di lezione oppure nell’intervallo, per poi pubblicarlo, magari, sui social network come Facebook, Youtube o Instagram?

Scuola, cosa si rischia quando si realizzano dei video in classe con lo smartphone?

Occorre fare riferimento a due circolari pubblicate dal Miur, la N. 30 del 15 marzo 2007 e la N. 3602 del 4 luglio 2008. Nel caso in cui non sia stato disposto un regolamento scolastico che preveda il ‘sequestro’ del cellulare da parte del professore, quest’ultimo non può vietare agli studenti di portare da casa i propri dispositivi mobili: d’altro canto, si può imporre lo spegnimento o il posizionamento in modalità silenziosa in modo che la lezione non possa essere disturbata. Il regolamento interno dell’istituto può prevedere il divieto di portare i cellulari in classe ma, in ogni caso, resta vietato il sequestro o il controllo da parte del docente.

Per quanto riguarda la condivisione e la pubblicazione di foto su Facebook senza l’autorizzazione del protagonista dello scatto, l’azione costituisce reato. Infatti, si viola la privacy riguardante il trattamento dei dati personali, in quanto seppur la persona possa autorizzare lo scatto, non è detto che a tale assenso possa essere associato l’assenso alla pubblicazione sui social.

Uso dei cellulari in classe, si è espresso anche il Garante della Privacy

Anche il Garante della Privacy si è occupato della spinosa questione, attraverso la pubblicazione di una guida riguardante l’uso dei cellulari in classe. Ecco cosa viene detto.
‘In caso di violazione della privacy – come ad esempio la diffusione sul sito internet della scuola dei dati personali in assenza di una idonea base normativa, oppure il trattamento dei dati senza aver ricevuto una adeguata informativa o senza aver espresso uno specifico e libero consenso, qualora previsto – la persona interessata (studente, professore, etc.) può presentare al Garante un’apposita “segnalazione” gratuita o un “reclamo” (più circostanziato rispetto alla semplice segnalazione e con pagamento di diritti di segreteria). Il “ricorso”, invece, è riservato al caso in cui il titolare del trattamento non abbia dato adeguato riscontro alla richiesta dell’interessato di esercitare i propri diritti (accesso ai dati personali, aggiornamento, rettifica, opposizione, …. ) assicurati dal Codice della privacy. In alternativa al ricorso presentato al Garante, la persona interessata può rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria’.

Share post:

Newsletter

Ultime Notizie

Potrebbe interessarti
Potrebbe interessarti

Roma, lite tra studentesse in un liceo della Capitale: intervengono i Carabinieri

Un incidente turbolento si è verificato in un istituto...

Concorsi Docenti 2024, prova orale: elenco avvisi USR estrazione lettera [in aggiornamento]

Concorsi Docenti 2024 - Il processo selettivo per i...

Stipendi NoiPA Aprile 2024: qualcosa non torna, cedolini ridotti di circa 100 euro

In Aprile 2024, alcuni dipendenti pubblici potrebbero notare una...