Aggiornamento graduatorie di Istituto 2017: cosa deve fare chi era già inserito, faq

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Nel corso dell’aggiornamento delle graduatorie di Istituto 2017, coloro i quali sono già inseriti in graduatoria dovranno ridichiarare il titolo di accesso? Risponderemo a queste e altre domande attraverso le Faq pubblicate oggi dalla UIL scuola, concentrandoci su quelle relative a questo argomento. Per conoscere quali sono i titoli di accesso, potete visionare il nostro precedente articolo.

Cosa fa chi è già inserito nelle graduatorie di Istituto nell’aggiornamento 2017

A seguire proponiamo alcune delle FAQ UIL scuola pubblicare oggi, in relazione all’aggiornamento delle graduatorie di Istituto 2017.

  • Coloro i quali sono già inseriti in graduatoria dovranno ridichiarare il titolo di accesso?

Sì. Il titolo di accesso va sempre indicato anche se dichiarato in precedenza e quindi già valutato.

  • Coloro i quali sono già inseriti in graduatoria dovranno ridichiarare il punteggio precedente?

No. A chi era già incluso nelle precedenti graduatorie, purché presenti domanda per la stessa fascia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione contenuta nei modelli A/1, A/2 e A/2-bis, il punteggio con cui figurava nelle relative graduatorie del triennio precedente. A questo punteggio si aggiungerà quello conseguito successivamente alla data del 23 giugno 2014 sino al termine della scadenza di presentazione della domanda previsto per il 24 giugno 2017.

  • Cosa fare se il punteggio precedentemente dichiarato è stato oggetto di variazione?

Il docente lo dovrà dichiarare. In questo caso, il dirigente scolastico della scuola alla quale è pervenuta la nuova domanda di supplenza farà gli opportuni accertamenti presso la scuola di precedente gestione della domanda.

  • Chi era già inserito nelle precedenti graduatorie deve ridichiarare i titoli?

No. È infatti fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riprodurre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa ai precedenti trienni scolastici 2011/14 e 2014/17, nonché ai bienni 2009/2010 e 2010/2011 che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda. Potranno invece essere dichiarati anche titoli valutabili acquisiti prima del 23 giugno 2014 purché non presentati in precedenza.

  • C’è qualche eccezione?

Sì. Devono dichiarare anche tutti i titoli e servizi dichiarati nei bienni e/o trienni precedenti gli aspiranti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) aspiranti appartenenti alle classi di concorso A31 e A32 e A077 (ora A029-A030- A056) che intendano iscriversi nelle graduatorie relative alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016 e che nel triennio precedente erano iscritti nelle graduatorie di Istituto dei Licei Musicali e Coreutici;

b) i docenti della classe di concorso A077 (ora A056) precedentemente iscritti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, in ragione della diversa Tabella di valutazione approvata con il nuovo decreto. Sono fatti salvi i titoli artistici precedentemente dichiarati.

  • Chi ha acquisito i titoli di studio entro la data di entrata in vigore del nuovo D.P.R.n. 19/2016 delle classi di concorso a quale Regolamento deve fare riferimento?

Coloro i quali, all’entrata in vigore del DPR n. 19/2016 (23 febbraio 2016), siano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle pregresse classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e del DM 22/2005, potranno fare riferimento a queste confluite nelle nuove.

  • Nelle nuove tabelle sono previsti nuovi titoli informatici?

No. Non saranno inseriti nuovi titoli informatici rispetto al triennio precedente. Inoltre, è prevista una riduzione del punteggio, anche in relazione ai titoli informatici già presenti.

  • È prevista anche la valutazione per i titoli artistici?

Sì. Solo per strumento musicale e per gli insegnamenti specifici del liceo Coreutico.

  • I titoli vanno autodichiarati?

Sì. I candidati dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.

  • C’è qualche eccezione?

Sì. È fatta eccezione relativamente a:

a) titoli artistici da produrre per la prima volta dagli aspiranti all’insegnamento per le classi di concorso A55, A56, A57, A58 e A59 e A63 di cui al D.P.R. n. 19/2016;

b) titoli di studio conseguiti all’estero;

c) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;

d) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea;

e) servizi di insegnamento prestati con contratti atipici.

Per leggere tutte le FAQ della UIL sull’aggiornamento delle graduatorie di Istituto clicca qui.

Aggiornamento graduatorie 2017/2020 scuola: modelli di domanda, quale usare?

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