L’orario di lavoro dei docenti della scuola è valido solo in presenza degli alunni, ovvero fino a quando non terminano le lezioni. L’art 28/5 del CNL/2007 afferma: ” Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello Regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.” Cosa significa questo in termini pratici?
Impegno lavorativo dei docenti al termine delle lezioni
Se l’orario di lavoro dei docenti è legato al calendario regionale di inizio e termine delle lezioni, fino al termine delle attività didattiche, questi sono obbligati solo per:
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attività collegiali obbligatorie definite nell’art. 29 dello stesso Contratto (consigli di classe, per un massimo annuo di 40 ore, scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie per un massimo di 40 ore annue (le ore eccedenti vanno retribuite tramite il fondo di istituto, art. 88, c. 2, lettera d);
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attività aggiuntive (volontarie) previste nel POF o su delibera del Collegio dei docenti, soggette a compenso orario o forfettario;
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attività di aggiornamento (volontarie).
Docente obbligato alla presenza?
Può la scuola obbligare il docente, nel periodo in cui non vi è lezione, ad essere presente a scuola sulla base del normale orario d’insegnamento? NO.
Deve il docente recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze? NO.
Può essere costretto a svolgere attività non previste dal POF o non deliberate dal Collegio dei docenti? NO.
A tal fine, può essere utile rispolverare la Nota Miur n. 1972 del 30 giugno 1980 che affermava: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”
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