Scuola, AP e utilizzazione: chi potrà richiederla e tutte le novità, scarica il testo CCNI

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Nel pomeriggio di ieri è stata firmata l’ipotesi del nuovo contratto per l’anno scolastico 2017/2018 relativo alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni. La nuova concessione, da parte del Ministero dell’Istruzione, della deroga al blocco del vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione in ruolo non ha mancato di sollevare polemiche.

Scuola, assegnazione provvisoria e utilizzazione 2017/2018 : chi potrà richiederla

Riassumiamo, qui sotto, chi potrà richiedere l’assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale, secondo quanto indicato dall’articolo 7 del nuovo contratto:
1. L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia in cui è ubicato l’ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b). Può essere altresì richiesta dai docenti che sono stati trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2017/18 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall’art.13 del CCNI dell’ 11 aprile 2017. L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità.
2. L’assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado che hanno presentato domanda di mobilità e non l’hanno ottenuta o che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di cui al comma 1.
Inoltre l’assegnazione provvisoria può essere richiesta da coloro che nelle operazioni di mobilità sono stati soddisfatti in una provincia diversa da quella per la quale ricorrevano i motivi di cui al comma 1 o per la quale avevano chiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’11 aprile 2017. In tal caso l’assegnazione può essere richiesta solo per la medesima provincia.
3. L’assegnazione provvisoria può essere altresì richiesta da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo la scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di mobilità, i motivi precedentemente indicati.
4. Può partecipare all‘assegnazione provvisoria, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente, compreso quello della provincia di Trento, assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico 2017/18.
5. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della secondaria di primo e secondo grado.
6. L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. dell’11.4.2017 ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Nelle domande di assegnazione provvisoria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’allegato 1.
7. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2017/18.
Per consultare il testo del nuovo contratto sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per l’anno scolastico 2017/2018, potete cliccare sul link sottostante e scaricarne il testo.

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