Il Tribunale di Perugia, in un’ordinanza dello scorso 2 maggio, ha stabilito che se i genitori non sono d’accordo sulla scelta della scuola (pubblica o privata) nella quale iscrivere il figlio, il giudice deve disporre che il minore debba frequentare l’istituto pubblico.

Scuola, sentenza Tribunale: il giudice deve scegliere la scuola pubblica in caso di divergenze tra genitori

Come riportato da ‘Il Sole 24 ore’ di oggi, giovedì 6 luglio, il giudizio riguardava una coppia di ex conviventi in disputa sulla scelta della materna in cui iscrivere il figlio il prossimo anno: se da una parte la madre preferiva un istituto pubblico, dall’altra parte il papà aveva scelto una struttura privata, giustificando tale scelta con la modalità bilingue della giornata scolastica e perché la scuola pubblica non consentiva l’accesso agli spazi all’aperto.
Il Tribunale non ha avuto dubbi nel dare ragione alla madre, giustificando in tal modo la sentenza: ‘nell’ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all’iscrizione del figlio, debba essere privilegiata l’istruzione pubblica’ in quanto questa rappresenta una ‘scelta “neutra”, espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicazione principale del diritto costituzionale’ secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, della Costituzione. Inoltre il Tribunale di Perugia sottolinea come solo l’ordinamento scolastico pubblico è «gratuito e universale’ mentre la scuola privata, oltre ad imporre il pagamento di rette, obbliga ad aderire a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione educativa (o religiosa) che possono non essere condivisi dai genitori’.
Il giudice ritiene, infine, che l’iscrizione alla scuola privata può essere disposta solamente in caso di ‘evidenti controindicazioni’ a studiare in una scuola pubblica o nel caso fossero presenti ‘elementi precisi e peculiari’, che, nell’interesse del minore, spostino la preferenza verso una struttura diversa da quella pubblica.