Docenti di scuola dell’infanzia e primaria pronti per la riapertura dei termini per partecipare alla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie). Le domande andranno presentate dagli insegnanti esclusivamente tramite Istanze Online dal 10 al 20 luglio. Come sottolineato dal quotidiano ‘Italia Oggi’, per accedere alla compilazione e all’invio delle domande i docenti interessati dovranno utilizzare le credenziali in loro possesso, vale a dire lo username e la password, valide anche per accedere alla posta elettronica istituzionale.

Scuola, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie infanzia e primaria: via alle domande dal 10 luglio

Le operazioni che si possono richiedere, come noto, sono due: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria. La prima permette ai trasferiti d’ufficio di ottenere, per un anno scolastico, una collocazione più vantaggiosa rispetto a quella ottenuta in sede di mobilità d’ufficio.
La domanda va integrata con allegati, ovvero con le autocertificazioni dei titoli fatti valere nella domanda:
  • l’allegato D (per l’autocertificazione dei servizi);
  • l’allegato F, per il possesso della precedenza per il rientro nella sede di ex titolarità e per i servizi prestati in continuità ai fini della maggiorazione di punteggio prevista dal contratto per chi abbia prestato servizio nella stessa sede per almeno 3 anni (2 punti per ogni anno prestato nella stessa sede per i primi cinque anni e 3 punti per ognuno degli anni eccedenti il quinto);
  • le dichiarazioni personali per tutti gli altri titoli inerenti le esigenze familiari, incluse eventuali certificazioni sanitarie ai fini dei benefici indicati dalla legge 104, e ai titoli di studio e per gli ulteriori servizi prestati in situazioni particolari.
Le assegnazioni provvisorie, come noto, sono volte a a tutelare l’interesse dei docenti in merito alla possibilità di avvicinarsi al nucleo familiare. Si può chiedere l’assegnazione:
  • per ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • per ricongiungimento al proprio coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • per ricongiungimento al genitore convivente nell’eventualità in cui non sussistano le suddette condizioni.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche per un’altra provincia da quei docenti che abbiano presentato la domanda di mobilità e non abbiano avuto positivo oppure non l’abbiano del tutto presentata. Le esigenze familiari e il possesso di eventuali precedenze devono essere autocertificate e allegate alla domanda.