Coe, Cattedre orario esterno – Se ne parlava già da tempo e anche il nostro portale si è interessato nei giorni scorsi di questo argomento. Oggi, quelle che erano solamente indiscrezioni, diventano certezze. Il Miur, infatti, ha deciso di autorizzare tutti gli ambiti territoriali provinciali, attraverso un’informativa emanata agli uffici scolastici regionali, affinché possano effettuarsi i completamenti delle cattedre con orario esterne anche tra ambiti diversi.

Ultime notizie al 13 luglio, Coe: possibile ottimizzare le cattedre esterne anche tra scuole in ambiti territoriali diversi

Il provvedimento in oggetto, utile per quanto riguarda la compilazione definitiva dell’organico di fatto, applica ‘sic et simpliciter’ la normativa vigente per ciò che attiene a quelle cattedre formate da più spezzoni di orario e ubicati, sovente, in comuni diversi e distanti parecchi chilometri tra loro.
In effetti, quest’anno era stato introdotto questo discutibile vincolo del completamento d’orario nell’ambito territoriale della scuola di titolarità. Molti docenti interessati al problema hanno immediatamente gridato allo scandalo, in quanto lo stesso vincolo non avrebbe garantito il criterio di vicinanza tra le scuole.

I paradossi delle Coe: nonostante siano presenti spezzoni orari nel comune vicino a confine con un altro ambito, un docente deve completare in una sede molto distante

Dopo la pubblicazione del nostro articolo di qualche giorno fa, relativo proprio a questo argomento, parecchi insegnanti ci hanno segnalato alcune criticità in tal senso. Per esempio, è assodato che esistono ambiti che si estendono su un territorio molto vasto, oltre 3 mila chilometri quadrati, e questa circostanza non permette la costituzione di cattedre esterne con scuole vicine. Ironia della sorte, capita molto spesso che spezzoni d’orario liberi sono presenti in scuole confinanti tra due ambiti differenti ma molto vicine alla sede di titolarità. Ecco allora che il Miur ha adottato, in maniera opportuna, un metodo basato solo sul buon senso: si potranno completare gli spezzoni d’orario esterno in scuole di ambiti diversi.

La normativa che regolamenta il completamento delle Coe, secondo i diversi ordini scolastici

Scuole Secondarie di I Grado – Viene incontro a questa scelta ministeriale l’ordinanza 191/97, la quale pone l’attenzione sul problema del completamento d’orario delle cattedre esterne relativamente alle scuole secondarie di I grado. In particolare, l’articolo 6 della stessa ordinanza da una parte vieta la possibilità di costituire cattedre tra più di due comuni e dall’altra dispone che la cattedra esterna possa essere istituita “sempreché venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio”. Questa doppia asserzione avrebbe creato un conflitto (così come lo ha creato l’anno passato) ai docenti che sono stati costretti, loro malgrado, a completare il proprio orario anche in tre istituzioni scolastiche distanti parecchi chilometri l’una dall’altra.
La medesima ordinanza, poi, prevede che in presenza delle relative disponibilità, la cattedra orario esterna costituita nell’anno precedente non possa essere modificata nell’anno successivo “sempreché permangano le necessarie condizioni e non sia possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate”.
Scuole Secondarie di II Grado – Per quanto concerne le cattedre orario esterne riguardanti le scuole secondarie di II grado il principio relativo alla “facile raggiungibilità” assume un aspetto ancora più stringente. L’ordinanza 332/96, infatti, all’articolo 7, prevede quanto segue: “la conferma, ove possibile, delle cattedre orario già esistenti nell’organico di diritto nel corrente anno scolastico, su cui è assegnato un titolare”. Andando a spulciare più a fondo si scopre che: “Tale possibilità si deve ritenere sussistente fino a quando nell’istituto di titolarità esista un numero di ore pari alla metà del corrispondente orario di cattedra. E il completamento, fatte salve le conferme, deve essere dato secondo il criterio di vicinanza all’istituto di titolarità, indipendentemente dal tipo d’istituto”. Proseguendo nella lettura dell’ordinanza, lo stesso articola recita: “In tale operazione dovrà essere tenuto presente sia il territorio del comune, che dove possibile non deve essere superato, sia la necessità di abbinamento tra spezzoni orari di entità complessiva corrispondente all’orario di cattedra o non inferiore a 18 ore settimanali”.
“Esaurite le precedenti operazioni”, continua l’ordinanza, “si potrà procedere agli ulteriori abbinamenti tra istituti situati in sedi diverse facilmente raggiungibili, possibilmente nell’ambito del medesimo distretto e comunque di regola a distanza non superiore ai 30 chilometri”. Ma come sappiamo la prassi è un’altra cosa e quasi mai viene rispettato tale limite. “Il superamento di tale distanza potrà essere attuato, entro limiti ristretti”, spiega l’ordinanza, “nei casi in cui le sedi degli istituti interessati risultino collegate da vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido ed agevole.