Anche la Suprema Corte di Cassazione ha dato ragione ai docenti precari per ciò che concerne il riconoscimento degli scatti relativi all’anzianità di servizio, anche se l’assunzione è a tempo determinato.

Scuola, sentenza Cassazione: SI a scatti anzianità a favore dei docenti precari

Il Codacons, infatti, con estrema soddisfazione, ha pubblicato la notizia nella quale si sottolinea come la sesta sezione della Cassazione abbia stabilito che “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal Ccnl 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”.

Codacons: ‘Stangata per il Miur, in arrivo valanga di ricorsi’

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha sottolineato come, grazie a questa ordinanza, ‘tutti i docenti precari che hanno perso in primo o secondo grado la battaglia contro il Miur possono proporre appello, forti della decisione della Cassazione che riconosce in modo definitivo i loro diritti. Si apre così la strada ad un valanga di ricorsi nei confronti del Miur: tutti gli interessati possono ottenere info e assistenza rivolgendosi al Codacons o inviando una mail all’indirizzo info@codacons.it’.