Anche la Suprema Corte di Cassazione ha dato ragione ai docenti precari per ciò che concerne il riconoscimento degli scatti relativi all’anzianità di servizio, anche se l’assunzione è a tempo determinato.
Scuola, sentenza Cassazione: SI a scatti anzianità a favore dei docenti precari
Il Codacons, infatti, con estrema soddisfazione, ha pubblicato la notizia nella quale si sottolinea come la sesta sezione della Cassazione abbia stabilito che “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal Ccnl 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal Ccnl 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”.
Codacons: ‘Stangata per il Miur, in arrivo valanga di ricorsi’
Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha sottolineato come, grazie a questa ordinanza, ‘tutti i docenti precari che hanno perso in primo o secondo grado la battaglia contro il Miur possono proporre appello, forti della decisione della Cassazione che riconosce in modo definitivo i loro diritti. Si apre così la strada ad un valanga di ricorsi nei confronti del Miur: tutti gli interessati possono ottenere info e assistenza rivolgendosi al Codacons o inviando una mail all’indirizzo info@codacons.it’.