Visite fiscali Inps, ultime notizie: cosa cambia dal 1° settembre per i dipendenti pubblici

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Dal 1° settembre prossimo il mondo delle visite fiscali viene preso in gestione dall’Inps e per i dipendenti pubblici si prevedono cambiamenti. Per visite fiscali intendiamo le visite mediche di controllo, che a partire da settembre saranno effettuate solo ed unicamente dall’INPS e non più dalle ASL, come avveniva precedentemente. Il riferimento normativo è il DL n. 75/2017, a cui è seguita la nota dell’Istituto di Previdenza sociale n. 3265 del 9.08.2017, di cui abbiamo già parlato qui. Quali le novità principali?

Novità visite fiscali Inps: cosa cambia dal 1° settembre

Tra le novità principali apportate alle visite fiscali, c’è sicuramente il fatto che sarà l’INPS a effettuare tutti i controlli, sia quelli richiesti dalle singole PA, che le visite d’ufficio che mirano a contrastare il fenomeno dell’assenteismo. Vogliamo aggiungere che:

  • gli esiti dei controlli di qualsiasi tipo, saranno comunicati all’amministrazione;

  • l’amministrazione si occuperà della valutazione delle eventuali giustificazioni addotte dai dipendenti assenti dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità;

  • la trasmissione delle certificazioni sanitarie non spetta automaticamente all’Inps, che le renderà disponibili a richiesta delle amministrazioni interessate;

  • l’Inps non effettuerà visite mediche di controllo nei casi di malattie derivanti da infortuni sul lavoro e/o da malattie professionali, nemmeno su richiesta;

  • le attuali fasce di reperibilità sono dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 di tutti i giorni feriali e festivi, almeno fino a quando i Ministeri non apporteranno le modifiche annunciate, rendendole uniche per settore pubblico e privato;

  • se un dipendente deve assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita medica, o per qualsiasi altro motivo, dovrà comunicarlo preventivamente all’amministrazione, che a sua volta lo comunicherà all’Inps;

  • l’amministrazione, quando richiede una visita di controllo, deve specificare se si debba o meno effettuare la visita ambulatoriale bel caso il dipendente sia assente. Quest’ultimo punto farà la differenza sulle sanzioni.

Sanzioni per assenteismo alle visite fiscali

Nel caso in cui il lavoratore risulti assente al proprio domicilio al momento della visita fiscale da parte dell’Inps senza validi motivi, se non si effettua la visita medica ambulatoriale perché non richiesta, l’Amministrazione può ritenere ingiustificata l’assenza per l’intero periodo di malattia e procedere al licenziamento disciplinare. Nel caso in cui il lavoratore risulti assente al proprio domicilio al momento della visita fiscale da parte dell’Inps senza validi motivi, ma si sia potuta svolgere la visita ambulatoriale che conferma la prognosi disposta dal medico curante, l’Amministrazione dovrà ritenere giustificato tutto il periodo di malattia. In casi estremi, potrà applicare la sanzione prevista dall’art.5, comma 14, della legge n. 863/1983, decurtando il trattamento economico per l’intero periodo sino a 10 giorni” o, comunque, fino al giorno antecedente lo svolgimento della visita ambulatoriale.

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