Scuola, orario settimanale docenti: cosa stabilisce la legge

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L’orario settimanale di servizio dei docenti della scuola è spesso oggetto di dubbi e domande, nonché fonte di stress per chi ha il compito di organizzarlo e per chi non si vede accontentato. Cosa stabilisce la legge in proposito? L’art. 28 del CCNL prevede che in base all’ordine e al grado di scuola, l’orario sia diverso:

  • 25 ore settimanali per i docenti della scuola dell’infanzia,

  • 22 ore settimanali per i docenti della scuola primaria (+ 2 di programmazione didattica),

  • 18 ore settimanali per i docenti delle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica.

Le ore sono distribuite in almeno cinque giorni settimanali. Il giorno libero non è previsto dalla normativa, ma ormai è tacitamente accettato ovunque. Invece, la famosa ora di ricevimento, non è obbligatoria come molti pensavano fino a poco tempo fa.

Orario settimanale di servizio dei docenti: chi decide?

Sebbene l’art. 6 (comma 2 lettera m) del CCNL preveda che l’orario settimanale di servizio sia materia di contrattazione integrativa di istituto, la sentenza n. 5163/2013 della Corte di Appello di Napoli (sez. Lavoro), ha stabilito il contrario, legittimando di fatto il Dirigente scolastico “a escludere dall’ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie…in virtù dell’attribuzione delle stesse alle sue dirette prerogative”. La questione è tuttora oggetto di dibattito, motivo per cui le scuole hanno orientamenti diversi in proposito. Ove è in vigore la contrattazione integrativa, sarebbe opportuno che venissero formulati dei criteri chiari a cui attenersi. Ad esempio, come suggerisce Orizzonte Scuola, stabilire un massimo di “ore buche” per docente, l’orario di servizio per docenti con figli di età inferiore ai 3 anni, o per chi usufruisce della legge 104/92, il numero minimo di ore da effettuare in un giorno o il numero massimo di ore consecutive, ecc.

L’orario può variare nel corso dell’anno scolastico?

La risposta è sì: l’orario settimanale di servizio può variare nel corso dell’anno scolastico quando si presentano esigenze particolari. Una sentenza del Tribunale di Rimini stabilisce che “L’orario è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio”. Potete visualizzare il CCNL direttamente dalla pagina della Gilda.

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