La sentenza della Suprema Corte di Cassazione N. 21593/2017 depositata nella giornata di ieri ha stabilito che, in caso di incidente ad un alunno fuori dall’edificio scolastico, la scuola – così come il Comune – sia ugualmente responsabile: la motivazione della sentenza, così come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ risiede nel fatto che gli insegnanti hanno l’obbligo sia di assicurarsi che i bambini siano saliti sul bus sia di aspettare i genitori se in ritardo.

Scuola, nuova sentenza Cassazione su responsabilità in caso di infortunio dello studente

La sentenza trae origine dalla morte di un bambino investito da un autobus di linea fuori dalla scuola. Il tribunale di Firenze aveva condannato al risarcimento della famiglia l’autista del bus, il comune e la scuola ritenendoli corresponsabili dell’incidente nelle seguenti percentuali: un 40% autista e 20% ciascuno tra comune e scuola.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Miur secondo cui la scuola non doveva essere considerata responsabile di quanto accaduto in quanto l’incidente si era verificato all’esterno dell’edificio scolastico dove ‘non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori sia da parte del corpo docente sia da parte del personale dipendente dal Ministero, in quanto l’amministrazione scolastica assume la custodia degli alunni all’interno della sede nello svolgimento delle attività scolastiche e non, come nel caso di specie, in luoghi di pertinenza dell’istituto scolastico’.

Responsabilità scuola, rigettato ricorso Miur

La Cassazione, rigettando il ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione, ha invece confermato il preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico «di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino».
Pertanto, l’amministrazione scolastica era tenuta al controllo e alla vigilanza sino a quando ‘gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto’.