Anche i docenti di ruolo possono formarsi e ottenere una nuova abilitazione. Il DM n. 59/2017 che parla della riforma del sistema di formazione e reclutamento, prevede delle novità anche per loro. Stabilisce, infatti, che possano integrare la loro preparazione per insegnare in classi disciplinari affini o addirittura modificare la classe di concorso di titolarità o la tipologia di posto, o passare da posto comune a posto di sostegno e viceversa. La normativa afferma:”Nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 2, comma 3, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarita’ o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilita’ professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.”

Docenti di ruolo e FIT

Anche l’ispettore del Miur, Max Bruschi, aveva parlato di come i docenti di ruolo possono chiedere il passaggio di cattedra e di ruolo in un post sui social network. Aveva chiarito la possibilità data a chi è di ruolo di partecipare al FIT. Lui affermava che “per i passaggi di cattedra, la norma prevede dei percorsi in grado di ampliare la specializzazione/abilitazione posseduta, disciplinati da uno specifico decreto. Nulla vieta peraltro che si consegua l’abilitazione in maniera “libera”, come espressamente previsto, pagando il corso.” Poi proseguiva “Ovviamente, ciò rende possibile la mobilità. Non la “mobilità per merito” data dal concorso: fermo restando che il concorso FIT (correttamente) è aperto a tutti, a prescindere dall’essere in possesso di ruolo o meno. Per i passaggi di ruolo, non essendo previsto nulla di particolare e specifico, occorre rifarsi alla normativa generale. Dunque, per fare un esempio, un abilitato in SFP, in possesso di una LM o DA che dà titolo alla partecipazione, partecipa al concorso ordinario e segue tutta la trafila ivi prevista. Deve abbandonare il ruolo durante il percorso? a mio avviso NO. Questo è l’oggi.Quanto al domani, ritengo che tutta la questione andrebbe regolamentata (dando un’oliata al 59/2017)”.

Ha poi riferito di avere allo studio proposte normative specifiche, tra cui una per rendere compatibili i percorsi di specializzazione con l’attività lavorativa scolastica svolta e una per abbreviare i percorsi.

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