Una sentenza confermativa sulla "Culpa in vigilando" che fa discutere.

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E’ stata pubblicata una sentenza confermativa,riguardante la “culpa in vigilando”. Il riferimento è 21593/2017. Per chi segue da vicino i pronunciamenti della Massima Corte sulla responsabilità civile e penale ( art. 2048 Codice Civile), nulla di nuovo! La sentenza si pone in una linea di continuità, rispetto  alle precedenti. Eppure, molti docenti “cadono dalle nuvole”, certificando la frattura che esiste tra la vita reale, la pedagogia e la giurisprudenza.   “”Dura lex, sed lex

Il fatto e una sentenza confermativa, “non rivoluzionaria”

Il fatto. Al termine delle lezioni, un alunno è lasciato solo fuori dal cancello della scuola ad aspettare l’autobus. E’ investito e muore. La Cassazione chiamata a pronunciarsi ha ribadito il suo orientamento.
L’insegnante ha l’obbligo “di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino”
la Sentenza sconfessa la tesi del Miur:  “non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori sia da parte del corpo docente sia da parte del personale dipendente dal Ministero…come nel caso di specie, in luoghi di pertinenza dell’istituto scolastico”

Le reazioni immotivate degli insegnanti

Sui media sociali la sentenza confermativa  è divenuta “virale”, grazie alla sua pubblicazione in diversi siti. Molte reazioni di colleghi esprimono stupore! Difficoltà a comprendere una sentenza fuori dalla realtà, soprattutto nel passaggio che obbliga l’insegnante ad ottemperare ai suoi doveri di vigilanza anche in presenza di studenti della scuola media. Occorre ricordare che il giudice non legge M. Montessori. I suoi riferimenti sono la Dichiarazione dei diritti del Fanciullo , l’art. 2048 del codice civile (“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti  nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”) e di diverse sentenze.

Due importanti sentenze da tenere nel “cassetto”

 L’obbligo di vigilanza si estende per tutto il tempo nel quale il minore è affidato all’Istituzione scolastica ( Sentenza del 30 marzo 1999, n. 3074). Da qui ne discende che la sorveglianza sul minore (“incapace di intendere e volere”)  termina nel momento in cui egli è affidato al genitore o a un adulto autorizzato. E’ stato  introdotto, anche  anche il criterio della “prevedibilità” dell’evento. Nulla di nuovo, in quanto la sentenza è coerente  con quanto dispone l’art. 2048 terzo comma ” le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”
Il grado di sorveglianza deve essere rapportato all’età dell’alunno o dello studente. Stringente con i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, più “morbida” per gli studenti prossimi alla maggiore età (Cass. civ., 23 luglio 2003, n. 11453. Il riferimento è a pag. 4 seconda colonna). 

Una semplice considerazione.

Ecco spiegato il motivo per cui ho definito l’ultimo pronunciamento come una  sentenza confermativa di un indirizzo giurisprudenziale.
Le opinioni, le considerazioni dei colleghi senza alcun fondamento giuridico, contano zero, davanti al magistrato che ha sul suo tavolino ben altri testi. E purtroppo la sua sentenza può condizionare in peggio l’esistenza del docente.  “Dura lex, sed lex“.

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