Il Ministero dell’Istruzione ha dettato nuove regole sull’anagrafe degli studenti: le nuove indicazioni sono contenute nel decreto N. 692 del 25 settembre 2017.

Scuola, nuovo Decreto Miur su anagrafe studenti: ecco le nuove regole

Come viene indicato nell’articolo 1 del decreto, l’Anagrafe nazionale degli studenti, di seguito denominata “Anagrafe“, costituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato “Ministero”, prevista dall’articolo 3, comma l, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76 e successive modificazioni, opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli alunni per sostenere e vigilare la realizzazione e l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione ed è utilizzata anche per l’adempimento dei compiti istituzionali del Ministero e come supporto per la valutazione del sistema scolastico.
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero, responsabile del trattamento è il direttore generale protempore della direzione generale contratti, acquisti, sistemi informativi e statistica.
L’Anagrafe, strumento di supporto alla realizzazione del successo scolastico e formativo degli studenti e di sostegno alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione, è parte integrante del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, unita mente alle anagrafi regionali degli studenti e alle anagrafi comunali della popolazione.
L’Anagrafe contiene i dati degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale d’istruzione e formazione, inclusi i dati sulla valutazione e quelli degli alunni dell’infanzia e dei centri territoriali per l’istruzione degli adulti. L’Anagrafe acquisisce altresì dalle istituzioni scolastiche e formative i dati sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili, così come indicato all’articolo 2, comma 4.
L’Anagrafe contiene, in una partizione separata, i dati indispensabili a rilevare lo stato di disabilità degli alunni, privi degli elementi identificativi degli alunni stessi, utili per la loro integrazione scolastica.
L’Allegato Tecnico, annesso al decreto, individua le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del Ministero dei dati personali degli studenti contenuti nell’Anagrafe avvenga,esclusivamente in forma aggregata o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità dell’interessato. Nel medesimo Allegato sono altresì previste le modalità di fruizione dei dati personali dell’Anagrafe da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 76/2005, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di finalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Come previsto dal DM 28 luglio 2016, n.162, le modalità per il trattamento dei dati presenti nella partizione separata, di cui al comma 5, sono disciplinate nell’Allegato Tecnico dello stesso decreto a cui si fa espresso rinvio.
I dati acquisiti all’Anagrafe sono conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, fino al termine dell’anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico, ad eccezione di quelli indicati al comma 7.
Nelle more della realizzazione del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti i dati acquisiti all’Anagrafe, relativamente alle informazioni concernenti gli esiti finali della scuola secondaria di secondo grado sono conservati per un cinquantennio a decorrere dal conseguimento del titolo di studio finale, al fine di consentire alle Università la verifica dei titoli di studio autocertificati.
I dati oggetto di conservazione riguardano i dati delle seguenti Tabelle dell’Allegato Tecnico:
• Tabella “Archivio anagrafe” – Sezione “Dati identificativi studente”: codice fiscale dello studente, cognome, nome, data di nascita;
• Tabella “Archivio esiti” – Sezione “Identificativo record”: anno scolastico, codice meccanografico scuola;
• Tabella “Archivio curriculum” – Sezione “Dati frequenza studente”: indirizzo di studio, tipologia di qualifica conseguita, esito finale;
• Tabella “Archivio curriculum” – Sezione “Dati esame studente”: voto finale di esame e lode.