Supplenze 2017-18, circolare Miur: nomine, delega, rinunce e sanzioni

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Riproponiamo la nostra guida sulle supplenze 2017-18, basata sulla circolare Miur, pubblicata in data 31/8. Il Miur ha pubblicato circolare in merito alle supplenze 2017-18, con le disposizioni operative per l’anno scolastico. Per le nomine non cambia praticamente nulla. Come previsto dal DM 131/07 (regolamento delle supplenze), è possibile delegare una persona di fiducia o il dirigente responsabile delle operazioni di nomina nel caso in cui il docente non possa recarsi di persona alle convocazioni. La delega è valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali, che in quella successiva di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

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Supplenze docenti 2017-18: nomine e sanzioni

Le supplenze 2017/18 verranno attribuite ai docenti in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GaE). Sono previste sanzioni per il mancato perfezionamento o per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, come da regolamento DM 131/07, art 8.

GaE, quando saranno esaurite? Previsioni nefaste

Per le supplenze da Gae:

  • la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

  • la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, avvenuta anche tramite la presentazione della delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;

  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Per le supplenze delle graduatorie di circolo e di istituto:

  • la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;

  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:

  • la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.

  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;

  • l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.

Rinuncia senza sanzioni

“Si richiama, inoltre, l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento. Analogamente, durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti,è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia. E’ possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse.”

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