Avvio anno scolastico travagliato per i docenti GAE e G.I.

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L’Associazione sindacale Anief Puglia è stata presente alle convocazioni su tutto il territorio regionale presso l’USR Puglia e in tutti gli A.T.P, vigilando sulle operazioni di convocazione a tutela dei diritti dei docenti, del personale educativo e ATA.
Numerose le problematiche emerse, in particolare la questione dei docenti inseriti con riserva (prevalentemente diplomati magistrale ante 2001) in graduatoria ad esaurimento o in prima fascia d’istituto, beneficiari di ordinanze cautelari, nelle quali non era specificata la dicitura “senza preclusione di sorta alla stipula dei contratti”.
“Questa situazione si è aggravata con la C.M. 37381 del 29.08.2017 con la quale il MIUR ha emanato istruzioni ed indicazioni operative in merito al conferimento di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”, spiega il Prof. Pasquale Spinelli Presidente Regionale Anief Puglia.
“Una circolare ritenuta dall’ Anief ambigua (e male interpretata dagli A.T.P.)  nella parte in cui è scritto che è possibile conferire incarichi a T.I. o T.D. con l’apposizione di clausola risolutiva ai docenti inseriti con riserva delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e di Istituto dove il disposto inserimento risulti configurato dal giudice come – pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse-“, precisa il Prof. Spinelli “Una circolare questa”, “ interpretata dagli A.T.P. come non sufficiente per l’assunzione, laddove nell’ordinanza del giudice non fosse espressamente scritto  – con possibilità di stipula di contratto a T.I. e a T.D.”.
Anief Puglia ha diffidato tutti gli A.T.P. e i Dirigenti Scolastici della regione, a non conferire incarichi ai beneficiari di tali ordinanze del 2016. Ho più volte ribadito ai Dirigenti che, se l’Amministrazione non compie l’attività necessaria, l’ordinanza di sospensione rischia di rimanere improduttiva di risultati pratici.
Infatti, il TAR Lazio, in un’ordinanza di Dicembre 2016, la n. 12591 ottenuta da ANIEF, riteneva, la stessa Circolare emanata nell’anno scolastico precedente,” particolarmente grave, in quanto anche a prescindere dai profili penali inerenti la violazione dell’art. 650 c.p.  – disattendere totalmente la funzione cautelare riconosciuta dalla legge è una inottemperanza totalmente elusiva del decisum cautelare, determinando un vulnus di estrema gravità…..”
Non di meno il Consiglio di Stato ha più volte esplicitato, riguardo al medesimo contenzioso, che l’iscrizione dei ricorrenti in GAE (e/o G.I.) deve essere disposta senza preclusioni alla stipula di contratti di lavoro a T.I.  e/o a T.D., fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza del merito.
Per questo motivo “A tutela dei nostri ricorrenti che non hanno potuto stipulare i contratti”, conclude il Prof. Spinelli, in questi giorni, “chiederemo nuovamente giudizio di ottemperanza per tutte le ordinanze nelle quali non è esplicitata la possibilità di stipula di contratto.”

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