Reinserimento in Gae: vittoria in Corte d'Appello a Milano

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Altro reinserimento in graduatoria ad esaurimento per i docenti cancellati a causa del mancato aggiornamento durante le finestre triennali degli anni scorsi. La Corte d’Appello di Milano accoglie il ricorso proposto dai legali dell’associazione sindacale Anief.

La Corte d’Appello ribalta l’esito del Giudice del Lavoro

Gli avvocati dell’associazione sindacale Anief, Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Marco Fusari, proponendo il ricorso in Corte d’Appello hanno permesso che venisse sovvertito l’esito negativo emesso dal Giudice del Lavoro di Lecco.

Accolta la disposizione dell’art. 1 comma 1 bis L. 143/2004

Confermato, quindi, l’articolo 1 comma 1 bis della Legge 143/2004: esso prevede che “a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”. Questo è ciò su cui hanno fondato la loro vittoria i legali Anief, sottolineando che la disposizione non è da ritenersi abrogata.

Prosegue la giurisprudenza positiva in materia di reinserimento

Questo esito si aggiunge alle precedenti sentenze ottenute, sia dai legali Anief che da altri avvocati, riguardo alla richiesta di reinserimento. I docenti, che si sono affidati ai legali per chiedere il reinserimento nelle Gae, hanno contestato, invece, la parte dell’art. 1 comma 1 bis della Legge 143/2004: “la mancata presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento nella graduatoria entro i termini comporta la definitiva cancellazione senza possibilità di un reinserimento successivo”. Tale disposizione, di carattere amministrativo, infatti, non può derogare ad una norma di legge.
Requisito fondamentale, comunque, per poter chiedere il reinserimento per via legale, è stato l’invio della richiesta cartacea da parte dei ricorrenti: essi, durante l’aggiornamento triennale, hanno effettuato una richiesta formale di reinserimento, indirizzata ai provveditorati.

Possibilità di stipula di contratti

Di conseguenza, i ricorrenti reinseriti avranno diritto a stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato. Questo, dopo anni di presenza nelle graduatoria d’istituto in cui si è potuti aspirare solamente ai servizi di supplenza.

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