Docenti di ruolo: info dallo studio legale Santonicola

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Spett.li docenti
ILLUSTRIAMO, IN QUESTA NUOVA RUBRICA, A BENEFICIO DEI DOCENTI A.F.A.M. (ANCHE CON PARALLELI RICORSI PENDENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE), LE NOSTRE ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO DEL “RICORSO PER L’ACCESSO AL RUOLO SEMPLIFICATO”, FORNENDO ELEMENTI INFORMATIVI AI NUMEROSISSIMI ADERENTI DA OGNI PARTE D’ITALIA.
Come noto, per i soli insegnanti già abilitati o specializzati/ndi sul sostegno, entro febbraio 2018, è prevista una procedura concorsuale semplificata, per soli titoli, previo superamento di un colloquio orale, nemmeno selettivo, finalizzata all’immissione in ruolo.
Nello specifico, il Decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, art. 17, ha stabilito una “fase transitoria” che condurrà al ruolo i soli docenti già abilitati e specializzati entro il 31 maggio 2017, consistente in un colloquio di natura didattico-metodologica. Non è previsto un punteggio minimo. I partecipanti saranno collocati in una “graduatoria regionale di merito ad esaurimento”, per essere attinti e destinati ad un percorso annuale (con la stipula di un contratto a tempo determinato) superato il quale potranno accedere al ruolo.
Alla luce di tanto, il legale Ciro Santonicola, vista l’imminente pubblicazione del decreto M.I.U.R. (disciplinante il bando, i termini, le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale, di valutazione della prova e dei titoli e composizione della commissione di valutazione) propone un’azione giudiziaria, in sede amministrativa, diretta ad ottenere una pronuncia sulla spendibilità del titolo accademico A.F.A.M., in qualunque momento conseguito (purchè congiunto al diploma di maturità), AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO A CATTEDRA 2018 CHE NON PREVEDE NESSUNA PROVA SELETTIVA!
OBIETTIVO FINALE: Non perdere l’irripetibile opportunità di conseguire l’immissione in ruolo con il nuovo piano di reclutamento agevolato!
SU COSA SI FONDA IL RICORSO? SI RIPORTANO ALCUNE CONSIDERAZIONI TRADOTTE IN MOTIVI DI DIRITTO, GIA’ AVALLATE, COME NOTO, DA NUMEROSI PRONUNCIAMENTI GIUDIZIARI:
-I Diplomi AFAM sono stati definiti per legge validi all’insegnamento e all’accesso ai concorsi;
– I titoli A.F.A.M. in possesso dei ricorrenti sono stati equiparati ai diplomi accademici di secondo livello. Ai sensi del decreto M.I.U.R. 28.9.2007 n.137, art. 4 il diploma accademico di secondo livello abilita all’insegnamento…;
– Si ritiene, pertanto, irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente, ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (comparto AFAM);
– Le su descritte argomentazioni sono state trasfuse in formidabili sentenze ottenute dallo studio Santonicola, già inappellabili (Tribunali di Napoli, Salerno, Monza, Pavia) o prossime a diventarlo, ragion per cui, pur esistendo Tribunali con orientamenti al momento non favorevoli (le cui provvisorie decisioni sono state o potranno essere appellate), si ritiene discriminante ed illegittimo ammettere alla procedura concorsuale “riservata” i soli docenti con abilitazione riconosciuta entro il 31 maggio 2017, in possesso di identico titolo accademico rispetto a quello conseguito dai nostri assistiti.
Ultima considerazione: coloro che hanno in atto il ricorso ABILITAZIONE COMPARTO A.F.A.M, funzionale al riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento (INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO, T.A.R., PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA), possono, a nostro parere, ricorrere anche per il ruolo semplificato.
Si illustrano le motivazioni. Parliamo di azioni giudiziarie distinte:
– La prima (RICORSO ABILITAZIONE COMPARTO AFAM) è stata diretta ad impugnare il Decreto di Aggiornamento delle Graduatorie di Istituto (D.M. 374 del 01/06/2017, triennio 2017/20), nella parte in cui non ha riconosciuto l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e la conseguente collocazione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per le classi di concorso interessate, nei riguardi dei docenti in possesso di TITOLO ACCADEMICO DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA;
– La nuova azione (RICORSO RUOLO SEMPLIFICATO PER DOCENTI A.F.A.M.) è diretta ad impugnare il nuovo sistema di reclutamento, nella parte in cui non ha riconosciuto la possibilità di partecipare al nuovo piano di reclutamento agevolato, senza subire alcuna ulteriore selezione.
Ecco le modalità di adesione, entro il 20/11/17:
http://www.avvocatoscuola.it/…/istruzioni-operative-RICORSO…
Ed ancora:
https://m.facebook.com/story.php…
Il legale Ciro Santonicola

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