L’episodio accadde negli anni ’90. Uno studente di scuola elementare frequentante l’ultimo anno venne colpito da una pallonata in faccia, mentre si trovava in cortile durante la ricreazione. Ad essere citato in giudizio fu il Ministero dell’Istruzione. Purtroppo, le condizioni del bambino apparvero fin da subito critiche: come conseguenza diretta della pallonata, il fanciullo riportò una lesione retinica dell’occhio sinistro, con perdita dell’acuità visiva ed una riduzione della vista di ben quattro decimi. I famigliari del ragazzino richiesero un risarcimento danni pari a 463000 euro. Una storia che ci insegna come il giuoco del pallone possa essere tanto divertente quanto pericoloso. Un gioco apparentemente innocuo, che però può rivelarsi causa anche di seri danni fisici come nel caso qui citato.
Ragazzino colpito da pallone a scuola: il MIUR negò la responsabilità
I genitori dello studente colpito in faccia a scuola durante la ricreazione citarono in giudizio il MIUR, che tuttavia si costituì negando la propria responsabilità, in quanto l’episodio fu certamente grave, ma anche imprevedibile ed inevitabile. Il Ministero, di conseguenza, chiese al proprio assicuratore di essere “manlevato da ogni responsabilità civile“. Morale della favola: i ricorrenti hanno perso la causa in tutti i gradi di giudizio.
Scuola ed infortuni: un danno imprevedibile?
Tuttavia, i ricorrenti non erano d’accordo sull’imprevedibilità dell’evento, affermando che la Corte d’appello aveva sbagliato a giudicare al riguardo. La responsabilità, secondo i famigliari del bambino, sarebbe dovuta ricadere sugli insegnanti, i quali avrebbero dovuto mantenere distanze di sicurezza tra i fanciulli che giocavano e quelli non partecipanti al gioco del pallone.
Ad ogni modo, per la Cassazione tutto ciò è inammissibile, per il seguente motivo: “Stabilire, infatti, se un evento sia prevedibile o meno; se una condotta sia stata diligente o meno; se una regola di prudenza sia stata osservata o meno, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità…”. I ricorrenti furono infine costretti a pagare le spese legali all’Assicurazione ed al Miur, più le spese accessorie. I giudici hanno condiviso le motivazioni della Corte di Appello, per cui fu ritenuto normale un incidente del genere in una situazione quotidiana come la ricreazione, in cui attività sportive come il calcio od altre, sono la consuetudine. E gli insegnanti presenti, infine, non avrebbero potuto fare nulla per evitare il sinistro.