Abilitati TFA: l'interrogazione della senatrice Laura Fasiolo

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Continua il difficile percorso degli abilitati TFA. Esce fuori ora una supervalutazione di servizio nella tabella GMR indetta dalla ministra Fedeli che molti considerano illegittima e piena di elementi discutibili. L’associazione CNT (che ringraziamo per il comunicato) si pone a difesa di tutti i suoi soci ed abilitati TFA per assicurare il rispetto delle leggi lavorative nei confronti di docenti che hanno avuto l’onere di preparasi ad una prova complessa come lo stesso TFA, che era solo l'”anticamera”, ricordiamo, per il “concorsone” svolti nel 2016. Il TFA (sigla che sta per tirocinio formativo attivo) sostituì al suo tempo un’altra modalità di abilitazione all’insegnamento, la SSIS. Ecco quanto segue.

COMUNICATO ASSOCIAZIONE CNT

” Il CNT è lieto di segnalare all’attenzione dei suoi soci e di tutti gli abilitati TFA l’interrogazione presentata alla VII Commissione del Senato dalla sen. Laura Fasiolo, che ha raccolto le nostre istanze sull’illegittimità della supervalutazione del servizio nella tabella GMR.
Riportiamo il testo dell’interrogazione, ringraziando la senatrice per l’ascolto e il supporto che ha voluto fornirci e per l’impegno che più in generale sta dimostrando per il miglioramento della scuola pubblica.
Vogliamo inoltre rilanciare l’appello che abbiamo rivolto alla Ministra Fedeli nel nostro ultimo comunicato su Orizzonte Scuola: ci spieghi, con onestà e trasparenza, quali basi giuridico-normative dovrebbero legittimare una supervalutazione di cui non solo non si fa menzione nel decreto 59/17 (che prevede una valorizzazione unicamente per il dottorato e l’idoneità concorsuale), ma che risulterebbe irragionevole e sproporzionata rispetto al precedente più immediato, quello del concorso 2016.
Invitiamo tutti i tieffini a raggiungerci sul nostro account Twitter @CoordNazTFA per diffondere questo prezioso contributo alla nostra causa.
«Atto n. 4-08456
Pubblicato il 29 novembre 2017, nella seduta n. 911
FASIOLO – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:
con decreto ministeriale n. 94 del 2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca determinava la tabella per il calcolo dei punteggi dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola, sulla base delle direttive indicate nella legge n. 107 del 2015, che prevedeva, all’art. 1, comma 114, la valorizzazione del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico e il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni;
la tabella attribuiva 0,70 punti per ciascun anno di servizio con le suddette caratteristiche e 5 punti di bonus ai possessori di abilitazione selettiva. Il decreto legislativo n. 59 del 2017 recante le norme per il riordino, adeguamento e semplificazione dell’accesso ai ruoli di docente, volto a renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, istituisce un concorso non selettivo riservato ai docenti in possesso di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, e attribuisce al Ministero il compito di individuare l’elenco dei titoli valutabili e il loro punteggio, specificando che “tra essi è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonché il titolo di dottore di ricerca”;
ciò, comunque, in linea con il principio costituzionale per cui il canale privilegiato per l’accesso alla professione nella pubblica amministrazione è quello che consegue al superamento di un concorso;
tuttavia, nella tabella proposta dal gabinetto del Ministro e in particolare nella sezione D, “Titoli di servizio”, si attua una supervalutazione degli anni di servizio specifico a detrimento del valore dell’abilitazione selettiva, senza che se ne ravvisino le motivazioni. In particolare, al servizio specifico vengono attribuiti 2 punti per anno di servizio per i primi due anni, e 5 punti per ciascun anno a partire dal terzo, cosicché 5 anni di servizio permetterebbero di eguagliare i 19 punti attribuiti all’abilitazione selettiva, contro gli 8 che nella precedente tabella necessitavano al raggiungimento del valore dell’abilitazione selettiva;
considerato che:
il servizio aspecifico segue la stessa logica, ma i punti attribuiti sono 0,8 per i primi due anni, e 2 per gli anni successivi, a partire dal terzo;
il servizio ha valore diverso a seconda del numero di anni prestati, con un vantaggio a favore degli anni successivi al terzo, peraltro in difformità con le tabelle per la valutazione dei titoli nelle graduatorie di istituto per la convocazione delle supplenze;
risulterebbe essere la prima volta che il servizio aspecifico viene valutato nelle procedure concorsuali per il personale della scuola; quest’ultimo viene valorizzato con un punteggio, a partire dal terzo anno, pari a quello dei primi due anni di servizio specifico;
un esempio pregresso di una diversa valutazione degli anni di servizio potrebbe essere quello delle graduatorie interne di istituto, in cui il calcolo del servizio pre ruolo viene effettuato assegnando per i primi 4 anni il punteggio pieno e per il periodo eccedente i 4 anni un punteggio di soli 2 terzi: l’esatto contrario di quanto prospettato;
ove questa tabella dovesse tramutarsi in norma, gli effetti sarebbero di fatto a parere dell’interrogante paradossali sulle graduatorie del concorso riservato ai docenti in possesso di abilitazione alla scuola secondaria, determinando una penalizzazione dei giovani docenti in possesso di abilitazione selettiva, a favore di docenti più anziani abilitati con procedure speciali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda mantenere tali criteri, che, ad avviso dell’interrogante, risulterebbero non congruenti con i parametri richiamati dal decreto legislativo n. 59 del 2017″.

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