Previsioni sulle immissioni in ruolo 2018/19. La Commissione cultura ha approvato un emendamento che proroga la durata delle graduatorie concorsuali 2016. Il testo recita:
-
334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all’articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
-
334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso”.
Le previsioni di Max Bruschi sulle immissioni in ruolo 2018/19
Sull’argomento delle conseguenze che questa proroga ha sulle immissioni in ruolo 2018/19 è intervenuto su Facebook Max Bruschi, scrivendo:
“Alcuni commenti hanno messo in evidenza come l’emendamento punti a risolvere la situazione delle graduatorie approvate con un anno di ritardo, e che sarebbero dunque durate un anno in meno. Se così fosse, il legislatore non avrebbe compreso compiutamente la normativa vigente. Per capire il significato del comma 334-bis, occorre andare a vedere cosa esattamente dice il Testo Unico citato: “Le graduatorie” concorsuali” hanno validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”, ovvero sono comunque a disposizione per ciascuna di esse tre turni di nomina, a prescindere dalla tempistica di approvazione. L’emendamento, dunque, non riallinea la durata delle GM, ma porta il limite di durata da tre a quattro turni di nomina, con alcune ricadute generali sul sistema, differenziate a seconda dei casi.
Per quanto concerne la scuola secondaria di primo e secondo grado, in caso comunque di esaurimento delle graduatorie di merito e delle graduatorie degli “idonei”, si procederà all’assunzione da GMRA su tutti i posti vacanti e disponibili destinati a concorso (pari al 50%. Salvo in caso di GAE esaurite, ove detto limite non sussiste e si può arrivare al 100% di immissioni). In caso di “capienza” delle GM, invece, l’assunzione da GMRA è posticipata agli anni successivi, anche se alla GMRA possono essere attribuiti resti. “
Alcuni esempi
Facciamo un esempio delle varie casistiche, con riferimento alle immissioni in ruolo 2018/19. Classe di concorso AXYZ. 100 posti.
1) GAE piene e GM piene, 50 posti a GAE e 50 a GM;
2) GAE vuote e GM piene, 100 posti a GM;
3) GAE piene e GM vuote, 50 a GAE e 50 a GMRA;
4) GAE con soli 30 candidati e GM piene: 30 a GAE e 70 a GM;
5) GAE con 30 candidati e GM vuote: 30 posti a GAE, 70 posti a GMRA;
6) GAE piene e GM con 30 candidati: 50 a GAE, 30 GM e 20 a GMRA;
7) GAE 20 candidati, GM 20 candidati: 20 GAE, 20 GM, 60 GMRA.
Non vi è alcun impatto, e questo va sottolineato, sulle tempistiche dei vari “concorsi”.
Per la scuola primaria e dell’infanzia, invece, le cose cambiano. Facciamo l’esempio, relativo a 100 posti su primaria.
1) GAE piene e GM piene, 50 posti a GAE e 50 a GM
2) GAE vuote e GM piene, 100 posti a GM
3) GAE piene e GM vuote, 100 posti a GAE
4) GAE con soli 30 candidati e GM piene: 30 a GAE e 70 a GM
5) GAE con 30 candidati e GM vuote: 30 posti a GAE, non si procede alle immissioni per i restanti 70 posti.
6) GAE piene e GM con 30 candidati: 70 a GAE, 30 GM.
7) GAE 20 candidati, GM 20 candidati: 20 GAE, 20 GM, 80 posti non coperti, da destinare al concorso successivo.
Di fatto, il concorso previsto per infanzia e primaria ai sensi degli art. 399 e 400 del testo unico è rinviato di un anno. Resta peraltro la possibilità, a mio avviso, in caso di GM vuote, di bandire comunque al termine dei tre turni di nomina previsti nelle regioni interessate.
Per quanto infine concerne i diritti dei “vincitori”, il testo non toglie né aggiunge nulla a quanto già previsto. Forse sarebbe il caso, per tranquillizzare tutti e dare certezze che al momento sono dovute solo all’interpretazione del quadro normativo, di aggiungere al 334-ter una frase: “anche oltre i termini di vigenza temporale delle graduatorie stesse”.
Contratto statali, notizie 18/12: l’aumento proposto favorisce chi guadagna di più
Contratto statali, anticipazioni oggi 17/12: aumento, assenze, legge 104 e altro