Le classi pollaio e superpollaio e la normativa. Intendo riflettere nuovamente su questa tematica. Da una parte esiste un “pacchetto” giuridico pensato e fatto approvare dai governi (2009-2015). Dall’altra ne esiste un altro che ha come suo riferimento la Costituzione. Finora ha prevalso il primo “pacchetto”.
Le classi pollaio e superpollaio, la distanza con la teoria
Classi pollaio e superpollaio e poi si parla tanto di inclusione. Vengono organizzati corsi e convegni su questa tematica. Spesso presentata come una novità. In realtà se ne parla in altro modo ( diritto sostanziale allo studio, al successo…) fin dai tempi di D. Milani, grazie al fortunato libro “Lettera a una professoressa”. Da qui la legge 517/77.
Fin qui la teoria e i paroloni che caratterizzano tanti testi di pedagogia e come scrivevo prima, seminari e corsi di aggiornamento. Poi si entra nelle classi e qui si ha la conferma di quanto sia distante la realtà. Mi riferisco alla presenza di ventisette alunni, numero che può salire nel corso della giornata anche a trentadue. Nel primo caso abbiamo le classi pollaio, nel secondo quelle superpollaio.
La “supplenza” operata dalle sentenze
Queste due aberrazioni organizzative, volute dal governo Berlusconi (2009) e da quello di Renzi (Legge di stabilità 2015) sono fondate sul Nulla pedagogico. In altri termini, non contengono elementi pedagogici da giustificarne la presenza. I testi accademici, infatti, non ne parlano. La funzione di supplenza è ricoperta dal diritto, declinato in alcune sentenze che costantemente fanno riferimento alla Costituzione (art. 3 comma 2 e art. 34).
Le sentenze “costituzionali” parlano chiaro
Sinteticamente.
1) Sentenze Corte Costituzionale 80/2010 e 4706/16 . Hanno ribadito che nessun vincolo di bilancio può inficiare il diritto all’inclusione;
2) sentenza T.A.R del Molise del 2012. Mette in evidenza tutti i limiti del DPR 81/09 ( Governo Berlusconi e Ministro Gelmini), pesantemente condizionato da motivi extrapedagogici quali il contenimento della spesa pubblica, l’ottimizzazione… tanto da innalzare il numero massimo di alunni per classe. Il prospetto che segue è esplicativo.
3) la sentenza del T.A.R. della Sicilia del 2014 che ha imposto un Dirigente Scolastico a sdoppiare la classe formata da 24 alunni ( quattro con disabilità ) e data dalla ” fusione” di due classi costituite da un numero minore di alunni. Secondo i giudici, la decisione del D.S. contravveniva il seguente passaggio del DPR 81/2009: “Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16”.
4) sentenze del T.A.R. della Toscana e della Campania ( 2016 ). Altra grande “spallata” al D.M. 81/09. Il loro merito di aver “smontato” la posizione di chi riteneva che le classi potevano essere definite pollaio solo se superavano i limiti imposti dal DPR. 81/2009.
Eppure nella prassi prevale l’economia finanziaria
Quindi il diritto parla chiaro. Le classi pollaio e superpollaio sono incostituzionali. Occorre tornare alla Costituzione. Nello specifico all’art. 3 comma 2 che recita: ” E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
E invece cosa succede nella pratica? Vengono formate le classi pollaio quelle superpollaio . Quest’ultime sono giustificate dal divieto di chiamare il supplente il primo giorno di assenza dle titolare. La loro presenza certifica chi è il vero vincitore: l’economia finanziaria! Certamente non la Costituzione che il 27 dicembre ha compiuto 70 anni!