I 43354 diplomati magistrali che hanno fatto ricorso alla giustizia amministrativa, alla lettura della sentenza n. 217 pubblicata il 16 gennaio 2018 dal CDS, riacquistano fiducia e vigore e giurano che non è finita qui. Qualche giorno fa, gli avvocati Antonio Gabrieli e Giada Ficarelli, supportati dall’Avv. Mariano Alteri che in giudizio rappresentava la controparte, commentando l’esito della Plenaria concludevano trionfanti che giustizia era stata fatta. Ma davvero le cose stanno così come dichiarato a Edscuola lo scorso 20 gennaio 2018? Siamo sicuri che sia stata posta la parola fine all’annoso contenzioso aperto dalla sentenza 1973/2015 del Consiglio di Stato stesso?
Sentenza in controtendenza
Con sentenza n. 217 pubblicata il 16 gennaio 2018 il Consiglio di Stato ha contraddetto la decisione n. 11/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato riguardante l’inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali. Il Collegio presieduto dal Dott. Sergio Santoro, ed estensore il Dott. Silvestro Maria Russo, ha emesso una sentenza particolarmente motivata con cui è tornato ad affermare il valore abilitante del titolo di studio costituito dal diploma magistrale ed il diritto dei diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 all’inserimento in G.A.E. Nei passaggi salienti della decisione si legge che, in primo luogo il ricorso non è irricevibile per mancata impugnativa del D.M. 235/2014, come aveva invece più volte affermato il T.A.R. Lazio.
Commento legale
La tesi difensiva è illustrata su un parere legale di cui la redazione è venuta in possesso che viene allegato di seguito ( commento legale ). Detto questo i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il DIPLOMA MAGISTRALE E’ ABILITANTE per motivi che attingono dalla normativa vigente, ed in particolare dall’art. 15, co. 7 del d.P.R. 23 luglio 1998, e dall’art. 402, T.U. 16 aprile 1994, n. 297. Approfondendo la questione circa il valore abilitante del diploma ante 2001/2002 il Consiglio di Stato ha affermato in sentenza n. 217/2018 che “..non vi è dubbio che, a fronte di titoli posseduti sin dall’a.s. 2001/2002, di per sé solo il parere reso da questo Consiglio di Stato nel 2013 (e recepito con DPR nel 2014) in esito ad un gravame straordinario di terzi, non può di per sé determinare la riapertura generalizzata dei termini per presentare le domande e per impugnare il mancato inserimento, ciò non vale per i soggetti cui il MIUR ha riconosciuto tardivamente, e nei limiti in cui l’ha fatto, il predetto valore abilitante; non può esser confermato l’avviso del TAR, perché il vero oggetto del contendere non è mai stato il DM 235/2014, ma il comportamento omissivo del MIUR che, dopo tal riconoscimento ed alla luce della normativa di cui si dirà appresso, non ha inteso trarre da ciò la logica conseguenza di tali vicende, ossia che l’attualizzazione dell’interesse avrebbe spostato la questione dal titolo di studio in sé agli effetti che la conservazione del valore legale di esso comporta ai fini dell’inserimento nelle GAE dei soggetti ex novo rilegittimati a farlo constare.