Diplomati magistrali e contratti senza clausola risolutiva: tutto quello che c'è da sapere

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Tra i diplomati magistrali serpeggia la preoccupazione per alcune voci diffuse in rete che riguardano i ruoli con riserva. Pare che, in alcune scuole, le segreterie stiano riconvocando i docenti inseriti in ruolo con riserva in seguito all’accoglimento dei provvedimenti cautelari per l’inserimento in Gae allo scopo di sostituire i vecchi contratti. Molti diplomati magistrali infatti hanno firmato tali contratti privi della clausola rescissoria.

Pressioni indebite

Le spiegazioni che sono state date si riallacciano alla decisione della plenaria e alla necessità di stipulare nuovi contratti in sostituzione di quelli firmati a settembre scorso. Alcuni sindacati hanno raccolto anche la denuncia di qualche collega in base alla quale pare che alcuni dirigenti scolastici abbiano detto di non proseguire l’anno di prova perché tanto le cause sono tutte perse. Corre l’obbligo pertanto di ristabilire la verità partendo dalla nota emessa dall’ufficio scolastico regionale per la Lombardia che alleghiamo di seguito.

I contratti non si cambiano

Dalle disposizioni emesse dall’ USR Lombardia, con la firma del dirigente Luca Volonté, si capisce facilmente come il comportamento di tali segreterie scolastiche sia sbagliato. Fintanto che l’avvocatura di Stato non avrà dato il suo parere in merito, cosa che molto presumibilmente avverrà nel prossimo mese di marzo, non si dovrà in nessun caso  procedere a una rettifica dei contratti attualmente in essere. Firmare la riformulazione del contratto con inserimento della clausola rescissoria è illegale.

Cosa fare in caso di merito negativo

Chiarito dunque che i contratti vanno mantenuti in essere fino alla discussione nel merito dei ricorsi avviati al TAR vediamo adesso come comportarsi nel caso in cui questi fossero negativi. Non va perso mai di vista il concetto che dietro questi contratti c’è il superamento con successo dell’anno di prova previsto per l’immissione in ruolo, così come disciplinato dal testo unico del 1994, modificato successivamente, ma mai abrogato nel punto. In caso di licenziamento occorre fare causa al giudice del lavoro con istanza cautelare.

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