Gdl di Teramo rigetta ricorso per inserimento in Gae dei diplomati magistrali

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I diplomati magistrali hanno sottolineato a più riprese l’autonomia decisionale dei Tribunali del lavoro rispetto all’orientamento dei giudici amministrativi. In molti hanno riposto le proprie speranze di inserimento in Gae nella sopra richiamata autonomia. Una recente sentenza del giudice del lavoro di Teramo, a cui una diplomata si era rivolta per veder riconosciuto il suo diritto all’inserimento in questione, pur non richiamando espressamente nel dispositivo l’allineamento alla posizione espressa dalla recente adunanza plenaria, respingeva il ricorso.

La costituzione in giudizio

La ricorrente reclamava il diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l’ambito territoriale della provincia di Teramo, non già perché questo derivasse da una norma primaria bensì, come da ricorso proposto, in seguito all’intervenuto annullamento ad opera del Consiglio di Stato del decreto ministeriale n. 235 del 2014 nella parte in cui, all’atto del nuovo aggiornamento, non prevedeva la possibilità per i diplomati magistrali di chiedere l’inserimento in graduatoria. In virtù di questo chiedeva la disapplicazione del decreto 235/2014 .

Le motivazioni del giudice del lavoro

Con sentenza numero 31/2018 del 16 gennaio 2018 il giudice del lavoro, dottoressa Maria Rosaria Pietropaolo, eccepiva tale convincimento precisando che le graduatorie ad esaurimento potevano essere solamente aggiornate. Esse non erano suscettibili di essere integrate mediante nuovi inserimenti (se non eccezionalmente, quando lo consenta una specifica norma di legge). In effetti, come specificato nel prosieguo della pronuncia, il significato da attribuire all’art.1 commi 605 lettera c), e 607 della legge 296/2006 appare chiaro: il testo della norma e la sua interpretazione sistematica rendono evidente che i docenti da inserire nelle graduatorie ad esaurimento costituiscono un numerus clausus e cioè sono solo ed esclusivamente quelli individuati, in modo, specifico e tassativo dalla norma stessa. La domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento andava presentata entro l’anno 2007-2008, circostanza che non riguarda la ricorrente.

P.Q.M.

A integrazione della sentenza di rigetto così disponeva il giudice: sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite, attesa la controvertibilità delle questioni trattate, attestata dalla presenza direttamente giurisprudenziali difformi. Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso….

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