Personale ATA: novità su graduatorie, segreterie e controlli al 31/01

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Eccoci con un nuovo articolo riguardante il personale ATA e le recenti novità riguardanti le graduatorie inerenti. Ultimamente abbiamo assistito ad un blocco che si protrae da qualche mese fino ad oggi circa il riconoscimento dei nuovi iscritti od il rinnovo all’interno delle graduatorie di terza fascia e non. Come leggiamo da Orizzonte Scuola, il conferimento di una supplenza ATA in terza fascia obbliga automaticamente un determinato istituto a procedere con la valutazione dei titoli dichiarati. Qui di seguito faremo in maniera più precisa il punto della situazione.

Personale ATA: le segreterie non devono richiedere alcun documento

Come leggiamo sempre da Orizzonte Scuola, le segreterie non devono richiedere ai supplenti ATA alcun documento o certificato, ma possono invero procedere ad opportuni controlli secondo quanto è possibile leggere nell’articolo 43 del DPR 445/2000, richiedendo dunque all’amministrazione certificante (tramite strumenti informatici o telematici nel caso) una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato realmente dal supplente con quanto viene affermato all’interno dei registri da questa custoditi.

Personale ATA: non tutte le scuole sono consapevoli delle attuali normative

E’ anche vero però, che non tutti gli istituti italiani siano consapevoli delle nuove procedure e normative in materia di certificati e documenti da dichiarare e non. Questo disguido obbligherebbe pertanto gli aspiranti supplenti del personale ATA (quelli iscritti in III fascia) a dichiarare tutti i documenti principali per gli opportuni controlli. In realtà tale procedura non è prevista dal 1 Gennaio 2012, secondo quanto recita la legge 183/2001. 

Personale ATA: la situazione dei supplenti

Anche nel caso dei documenti obbligatori per la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, tutti i documenti dimostranti che il neo-immesso sia dunque idoneo al ruolo che dovrà svolgere all’interno dell’istituto, sono tutti sostituibili con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche al riguardo. Premesso e asserito questo, è normale ipotizzare come bisogna agire per una ‘semplice’ convalida di supplenza a tempo determinato come nel caso degli iscritti nelle graduatorie di terza fascia. 
Fonte:
Orizzonte Scuola

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