Un abilitato con TFA inserito in Gae alla immediata vigilia della pubblicazione del transitorio in GU fa scalpore eccome. Non citare la fonte di questa sorprendente pronuncia del Tribunale del Lavoro di Milano avrebbe soltanto l’effetto di avvalorare la tesi per la quale essa possa essere una fake news. A scanso di qualsiasi equivoco linkiamo direttamente all’origine di questa notizia. Si tratta dell’accoglimento di un ricorso proposto dallo studio legale Sirio Solidoro.
Sentenza di merito
Al di là dei toni trionfalistici riportati nel titolo della notizia, apprendere che si è trattato di una sentenza di merito favorevole, indubbiamente riaccende le speranze di quanti nel transitorio vedono una trappola infernale. Come descritto dalla fonte originale questa sentenza è destinata a fare giurisprudenza. Non sfugga a nessuno il sicurissimo appello che proporrà l’avvocatura di Stato che chiederà il rigetto e la riforma della sentenza di primo grado proprio in virtù del fatto che esiste un piano transitorio rivolto ai docenti abilitati con il TFA. Il contenzioso con l’amministrazione di sicuro non si fermerà a questo punto e proseguirà in Consiglio di Stato. L’unica incognita e i tempi con i quali questo avverrà. Non è noto cioè se il pronunciamento sarà emesso o meno prima dell’inizio dei colloqui orali del FIT.
La pronuncia del giudice del lavoro meneghino
E’ di sicura evidenza la motivazione con la quale il tribunale di Milano giustifica la sua decisione. Pertanto ne diamo conoscenza riportando le parole originali. Il Tribunale del Lavoro di Milano così ha sancito: “ il titolo veniva conseguito dal singolo docente nel medesimo periodo ed entro lo stesso periodo di aggiornamento delle graduatorie in esame senza inserimento di precedente domanda di inserimento nelle medesime graduatorie con riserva; che una diversa interpretazione sarebbe pertanto contraria con il precetto contenuto nell’art. 3 Cost in quanto relativa a docenti in possesso di titoli di abilitazione aventi lo stesso valore giuridico e conseguiti nel medesimo periodo”. Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all’esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti e comporta l’accoglimento del ricorso”.