Per effetto dell’ allerta meteo, molti sindaci hanno disposto la chiusura di scuole, università o di altre istituzioni. In questi casi, è opportuno sapere quanto prevede la normativa circa la mancata prestazione lavorativa. Il ritardo nel prendere servizio, o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (anche l’emergenza neve è tra queste) può essere assimilata alla fattispecie che rientra in quella prevista dal codice civile, pertanto pienamente legittimate.
Scuola chiusa per allerta meteo, cosa dice la legge
L’articolo 1256 del codice civile afferma: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. All’articolo 1258 si legge: “La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”.
“Si evince, chiaramente, che non è dovuto alcun recupero, da parte del lavoratore (docente o ATA che sia), per le ore di lavoro eventualmente non prestate, fermo restando il diritto alla retribuzione. Di conseguenza la chiusura della scuola per allerta meteo, o per una nevicata straordinaria, rappresenta l’obiettivo perseguito dall’autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, quindi rientra certamente nella fattispecie regolata dal codice civile” spiega la FLC CGIL.
Inoltre, nel febbraio 2012, in occasione della chiusura delle scuole di Roma a causa di una forte nevicata, il MIUR emise una nota in cui specificò che, “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
Quindi:
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nulla deve essere recuperato in caso di chiusura della scuola o di sospensione dell’attività didattica per evento imprevedibile o per oggettiva impossibilità di espletare la prestazione lavorativa;
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è fatta salva anche la validità dell’intero anno scolastico in caso che la chiusura prolungata delle scuole faccia scendere il limite delle lezioni annue al di sotto dei fatidici 200 giorni.
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