classi superpollaio
"L'invenzione" di Renzi non supportata dall'ordine di servizio individuale dei Dirigenti Scolastici

Le classi superpollaio, subìte e mal sopportate dai docenti. Imposte dai Dirigenti Scolastici, perché previste dalla normativa. In tutto questo esiste un grande assente: l’ordine di servizio.

Le classi superpollaio, un’ invenzione di Renzi

Ho più volte scritto che Renzi, non solo ha confermato le classi pollaio, ma è riuscito a pensare e fatto approvare una loro evoluzione: le classi superpollaio! Introdotte  con  la legge di stabilità del 2015 che recita all’art. 1 comma 333 : ” Ferme restando la tutela e le garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi” il primo giorno di assenza del titolare. La circolare del 29.08.2017 conferma la decisione. Coerentemente con il principio della gerarchia delle fonti, non poteva essere diversamente, anche se qualche commentatore ha ipotizzato una certa apertura costituzionale, verso la tutela del diritto allo studio.
Le classi superpollaio non sono un bell’ esempio di coerenza renziana!

L’ordine di servizio, il grande assente

In questo contesto desta molta preoccupazione la reticenza dei Dirigenti Scolastici a firmare un ordine di servizio individuale. L’autorizzazione ha il grande vantaggio di tutelare il docente sulla sicurezza (  cubatura aula/numero alunni). Di questi tempi con un’utenza molto attenta ai diritti e poco ai loro doveri, non è una questione di poco conto. In caso di infortunio e di denincia  contano i documenti, “le pezze d’appoggio” e non le chiacchiere! “Verba volant, scripta manent”.
Alle richieste degli insegnanti, i D.S. rispondono in modo evasivo o con argomentazioni poco convincenti. Risultato: molta perplessità da parte di qualche docente. Ho il dubbio che la maggior parte sia scarsamente consapevole dei rischi.

Il sospetto 

Qualche collega sospetta che dietro la riluttanza dei propri Dirigenti Scolastici si nasconda il timore di essere citati in giudizio per aver autorizzato l’accorpamento oltre il limite consentito dal D.M 81/2009 o i rapporti previsti dal D.M del 1975. Solo i diretti interessati possono diradare il dubbio, argomentando la loro posizione.Quindi attendo chiarimenti che sicuramente non arriveranno, perché è da diverso tempo che avanzo la richiesta. Risultato: nulla!