La proroga del termine della presentazione delle domande per la partecipazione al concorso abilitati, di cui abbiamo dato evidenza ieri, ha dato luogo a delle errate interpretazioni circa il possesso dei titoli, o meglio, della data di scadenza entro la quale devono essere conseguiti. Nei vari gruppi Facebook in cui i docenti si trovano per scambiarsi informazioni utili è nata la discussione surrogata da un affermazione errata circa una presunta modifica del bando fatta dal Miur. Secondo l’art.10 del bando, i titoli valutabili sono riconosciuti, se validi, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione. Considerando la proroga del termine anche il servizio di 180 giorni andrebbe calcolato facendo riferimento alla nuova scadenza. In realtà le cose non stanno affatto così.
Resta il termine del 22 marzo
Si trova sempre nel bando la spiegazione della data ultima di possesso dei titoli che costituiscono il requisito per partecipare al concorso abilitati. Al comma 1 dell’articolo 10, dopo la dicitura della data di scadenza del termine previsto della domanda di ammissione, segue il rimando all’articolo 3 del bando stesso. Per la precisione si tratta del comma 1 nel quale viene specificato che il possesso dei titoli in questione devi risultare entro la data del 31 maggio 2017. La condizione summenzionata riguarda anche il servizio svolto a tempo determinato valido per la costituzione del punteggio finale. A proposito ricordiamo che esso sarà combinato con quello dell’esito del colloquio orale per l’inserimento nelle graduatorie di merito regionali.
Motivazione ulteriore
La conferma della notizia secondo la quale rimane fermo il termine del 22 marzo per il possesso dei titoli e del servizio utile alla partecipazione alla fase transitoria, oltre alla nostra testata online, è apparsa questa mattina sul portale Orizzonte Scuola. In verità esiste anche un ragionamento logico in base al quale non era pensabile che la scadenza ultima del possesso dei requisiti potesse essere prorogata al 26 marzo. Basti semplicemente pensare a tutti quei candidati che hanno già provveduto ad effettuare l’inoltro della domanda e che magari hanno dovuto rinunciare inserire il corrente anno scolastico in quanto al 22 marzo non raggiungevano i 180 giorni. Una circostanza del genere avrebbe palesemente prodotto una discriminazione impugnabile in sede giudiziaria.