Consiglio di Stato nega valore abilitante del servizio pari a 180 giorni per 3 anni

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Il Consiglio di Stato si è riunito il 5 aprile scorso in camera di consiglio per pronunciarsi su di un appello proposto da alcuni docenti della terza fascia delle graduatorie di istituto. L’ordinanza era molto attesa dalle centinaia di ricorrenti, rappresentati dagli avvocati Ciro Santonicola, Aldo Esposito ed Antonio Salerno, che avevano impugnato il decreto ministeriale 374/2017 al fine di vedersi riconoscere il valore abilitante del servizio svolto per almeno 180 gg. di servizio per ognuna delle 3 annualità. I giudici di Palazzo Spada hanno esaminato il ricorso numero 01898/2018 che conteneva l’istanza di riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per il LAZIO – ROMA – SEZIONE TERZA BIS, n. 6977/2017.

Abilitare chi ha più di 36 mesi di servizio

Come è noto, anche l’Europa si era pronunciata sulla mancata adozione della Direttiva Ue 1999/70/CE sulla stabilizzazione del personale pubblico con 36 mesi di servizio svolto. La prassi di far lavorare per tanti anni nella scuola pubblica senza abilitazione, senza prospettive concrete di stabilizzazione, è stata pesantemente censurata dagli oltre 30 mila docenti che ogni anno suppliscono alle mancanze dello Stato. La Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo, Cecilia Wikström, durante un incontro presso l’European Parliament aveva detto che quello dell’Italia è un comportamento “non degno di uno Stato membro dell’Unione europea”. Da qui la richiesta dei docenti precari di considerare abilitato chi ha 3×180 giorni di servizio. la questione ha avuto un epilogo negativo ieri al CDS.

L’ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1898

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello con la motivazione che esso non era assistito dal necessario fumus boni iuris. Non si possono considerare abilitati docenti che hanno svolto supplenze anche per periodi superiori ai 36 mesi. La pretesa di equiparare questa condizione a quella dei docenti inclusi nella seconda fascia va respinta in quanto contraria alla normativa vigente circa le modalità di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Qui il testo integrale dell’ordinanza emessa dai giudici di Palazzo Spada.

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