Fantauzzi UNICOBAS: CCNL quello che non vi dicono

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Fantauzzi
 
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E così la pillola del nuovo Contratto Scuola 2018 andò giù senza nemmeno un poco di zucchero. Bastarono gli eccipienti aromatici. Il malato, gli insegnanti e gli Ata, erano terminali e ingoiarono tutto .
La flebo con la morfina delle mirabilanti promesse dei probabili nuovi ministri dell’ istruzione in pectore dopo le elezioni politiche, scendeva nelle loro vene spegnendo persino il gusto dell’ amaro.
Al loro capezzale i sindacati, quelli “più maggiormente rappresentativi di altri”, quelli della trattativa riservata e separata, FLC-CGIL, CISL e UIL mormoravano: – Meglio non si poteva fare!
Già: meglio per chi?
Il foglietto illustrativo, il bugiardino della pillola contratto, parlava chiaro: il farmaco era assolutamente controindicato alla specificità di funzioni dei lavoratori della scuola ed aveva effetti letali sulla libertà di insegnamento e sulla scuola come luogo di elaborazione della cultura e di formazione delle coscienze.
Non era una speranza di guarigione, né una speranza di procrastinare la vita in attesa della ricerca. Era una pietra tombale.
Lo era non solo perché prevedeva aumenti salariali risibili dopo dodici anni di blocco contrattuale e stipendi da fame di cui si era accorto anche un uomo dell’IPERURANIO come Gustavo Zagrebelsky, lo era perché recepiva, nutriva, faceva proliferare le cellule cancerose che avevano ridotto la scuola ad una piattaforma open source dove la domanda e l’offerta di certificazioni si incontrano nelle retorica della classe rovesciata.
In particolare i principi attivi del nuovo contratto di transizione contenevano, agli articoli 26 e 28, la molecola dell’ ORGANICO DELL’ AUTONOMIA, perniciosa derivazione della molecola madre del comma 63 della legge 107/2015, la Buona Scuola.
In buona sostanza : il tumore primario” legge 107/15” aveva frammentato lo stato giuridico dei docenti in tre categorie differenti: docenti di ruolo comune, di sostegno e di potenziamento assegnando loro una titolarità di sede differente a seconda della fase di assunzione: i vecchi assunti e quelli assunti antecedentemente all’ entrata in vigore della legge conservavano la titolarità di cattedra, agli assunti in fase B e C era assegnato il limbo degli ambiti territoriali.
Se però i vecchi assunti fossero diventati soprannumerari o in esubero, anche loro sarebbero stati assegnati agli ambiti ( c 73 legge 107/15).
Per la verità ad alcuni sindacati di base come l’ Unicobas Scuola &Univeristà, il tumore primario “organico dell’autonomia” era apparso subito come tale. Era un linfoma che aveva cominciato ad attaccare i neo immessi , con la panacea delle assunzioni, dando loro in cambio un inquadramento giuridico degno di un lavoratore stagionale.
Ora invece, con il contratto, attaccava lo Stato Giuridico di tutti. Uno dei diritti soggettivi, non patrimoniali dei docenti, intrinsecamente connesso alla loro funzione di promozione della cultura, era il diritto alla sede di servizio (così andava predicando l’ Unicobas), un docente a chiamata diretta del Dirigente dagli ambiti territoriali con un incarico triennale riconfermabile solo a discrezione dello stesso Dirigente è ricattabile, precario deradicato, non è un docente che esercita la libertà di insegnamento come promozione culturale ma un esecutore di ordini, un lavoratore a mezzo servizio alla mercè del primo sponsor , del primo erogatore liberale, notabile o imprenditore, del Dirigente Scolastico, scelto secondo l’indice di gradimento sul “catalogo” degli ambiti territoriali.
Ma l’ Unicobas era un sindacato non maggiormente rappresentativo e i Sindacati “Maggiormente Rappresentativi Assai “se ne fecero beffe. E quando l’ Unicobas disse ai docenti di non cedere le ore di cattedra ai colleghi di potenziamento perché non era questo che li avrebbero aiutati a conquistare il diritto alla sede di servizio, perché finchè restavano lavoratori con il diritto soggettivo alla sede di servizio, restava il presupposto giuridico affiché lo riconquistassero tutti, i “Maggiormente Rappresentativi” li accusarono di essere corporativi neoliberisti e alleati dei neoliberisti e proclamazione che loro, senza un ora di sciopero, avrebbero cambiato la legge 107 con il Contratto, la via della guarigione era quella.
Così si arrivò alla mattina del 9 febbraio 2018. In una crescente agonia e anossia della scuola, i Maggiormente Rappresentativi più Assai , fecero la secessione e si ritirarono con il Presidente dell’ Aran in stanze separate e firmarono il contratto, lasciando nell’altra stanza Snals e Gilda, che pure erano maggiormente rappresentativi, ma forse un po’ di meno.
 
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E firmarono il Contratto: nel contratto infilarono il veleno dell’organico dell’autonomia: tutti precari, tutti ricattabili, tutti esecutori di ordini. Nel contratto modificarono lo Stato Giurdico in peggio. Ma dissero che meglio non si poteva fare.
Non trascurarono però gli eccipienti, gli aromi al saccarosio i quali però erano altrettanto letali. C’ erano ad esempio i saccaroidi dell’articolo 4 lettera c. : “la contrattazione dei criteri generali per la valorizzazione del personale ivi compresi quelli previsti dal comma 129 della legge 107/ 15(il bonus premiale ) ,” il diritto alla disconnessione previsto dall’aricolo 4 comma 1 lettera c8 . Nel primo caso si chiamavano nella distribuzione del bonus premiale le Rsu d’ istituto ad una inutile contrattazione con il Dirigente.
I criteri generali per l’ attribuzione del bonus di merito, come sa chi ha letto la legge, sono stabiliti dallo stesso comma 129 alle lettere A, B, C, rivisti dal nuovo Comitato di Valutazione, comprensivo anche dei rappresentati dei genitori ed eletto dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’ Istituto.
La contrattazione del bonus premiale era di fatto l’accettazione di un sistema di dumping salariale che anziché retribuire i docenti lavoratori li premia, anziché pagare adeguatamente gli straordinari e non con un forfait a seconda dell’eseguità del Fis, finiva per riconoscere come premiale la “disponibilità allo straordinario”.
Nel secondo caso bisognava regolamentare nella contrattazione integrativa i “criteri per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario di servizio diverso da quello di lavoro” come se invece esistesse un dovere a farne uso. La regolamentazione di un diritto presuppone un dovere, il dovere di essere connessi e di potersi disconnettere solo secondo quanto stabilito in sede negoziale: un vero capolavoro di macchiavellismo giuridico!
Senza contare che nello stesso Contratto, in sede Aran, veniva istituito all’ articolo 9, un organismo paritetico per l’ innovazione, finalizzato “al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale complessa e sperimentale, di carattere organizzativo”. Tale organismo era destinato ad affrontare anche le tematiche di lavoro agile (ti connetti da casa) e della conciliazione dei tempi di vita (passi l’ aspirapolvere) e di lavoro (ma con il tablet così tra un’aspirata e l’altra rispondi alla posta elettronica o prepari una lezione rovesciata!).
Il colpo era fatto: si istituiva un nuovo dovere di connessione facendo finta di regolamentare un diritto con grande soddisfazione del “mercato” delle nuove tecnologie.
Grande successo: si erano inventati persino la reperibilità obbligatoria non retribuita. Meglio di così non si poteva fare. Amen.
Restava un eccipiente dal sapore indefinito che avrebbe potuto risultare amaro: il codice disciplinare: ma veniva rinviato ad una successiva apposita sessione negoziale nella speranza che il malato fosse già morto o così incosciente da non tentare neppure di strapparsi la flebo.
Davvero meglio non si poteva fare.
 
UNICOBAS CIB Scuola & Università
componente Direttivo Nazionale
Alessandra Fantauzzi
 
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