Un transitorio anche per l'infanzia primaria: tutti i rischi di una procedura imperfetta

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Il piano transitorio per il reclutamento dei docenti abilitati della secondaria potrebbe non essere la migliore soluzione per quelli della scuola primaria e dell’infanzia. Ma i sindacati hanno annunciato di voler proporre al Miur l’estensione del d.lgs.vo 59/2017 ai diplomati magistrali e ai Laureati in Scienze della Formazione Primaria. Gli interessati si dividono in pro e contro, dando vita ad un animato dibattito nei diversi gruppi facebook. Il fulcro della discussione ruota tutto intorno alla mancanza del criterio di selettività. Come è noto, il transitorio prevede un colloquio orale senza bocciatura che prelude all’inserimento in una speciale graduatoria di merito regionale.

I Pro

I sostenitori di questa soluzione apprezzano il fatto che non ci siano prove scritte e orali da superare. Memori di quanto prodotto dal concorso 2016, con elevate percentuali di docenti respinti e graduatorie di merito ancora da esaurire, evidenziano il carattere permanente della graduatoria di merito regionale. Banalizzando il concetto agli estremi, poter disporre di questo tipo di procedura concorsuale significa avere la garanzia di permanere in una graduatoria che dà accesso al ruolo a tempo indefinito, fintanto che non si libera il posto cioè. In più c’è il vantaggio di non dover attendere eventuali proroghe delle graduatorie, così come è successo per quelli della selezione concorsuale di 2 anni fa.

La tomba del precariato

In realtà un criterio selettivo nel piano transitorio esiste eccome. Questa è la convinzione di tutti quelli che hanno studiato il decreto legislativo 59/2017 sul nuovo reclutamento degli insegnanti denominato FIT. Il primo motivo di esclusione dalla possibilità di ottenere una cattedra stabile è tutto nel numero degli aspiranti. A differenza dei colleghi della secondaria, il contingente di docenti abilitato per insegnare alla scuola primaria e all’infanzia è il doppio. Al Sud occorrerebbero almeno 10 anni per esaurire le graduatorie di merito regionali. Ne discende che il docente andrebbe in pensione da precario, sempre che prima non intervenga il comma 131 che impone il divieto di supplenze oltre i 36 mesi.

Fine della carriera

Il secondo motivo per il quale il transitorio è tanto criticato consiste nell’impossibilità di ripetere l’anno di prova. L’articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 59/2017, infatti, prevede: “Il terzo anno del percorso FIT non è ripetibile”. Si tratta cioè di un unicum che non è possibile replicare. Né si può fare affidamento sulla permanenza nelle altre graduatorie. Dice infatti il comma 5 dell’articolo 17: ” L’ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di Istituto”. Ciò significa che se si viene convocati per sostenere l’anno di prova e non lo si supera, la conseguente cancellazione dalle altre graduatorie, per il fatto di essere stati ammessi al terzo anno del percorso FIT, significa concludere la carriera di insegnante.

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