Esami Licenza Media, 'vietato' bocciare con condotte insufficienti
Esami Licenza Media, 'vietato' bocciare con condotte insufficienti

Sarà quasi ‘vietato’ bocciare agli esami di terza media? Ne abbiamo parlato di recente in un nostro editoriale di qualche giorno fa su questo portale. Tra le novità di quest’anno, introdotte con il Decreto Legislativo 62/2017 (legge delega della Buona Scuola), una clamorosa norma spicca tra le tante: sarà vietato bocciare! Si, proprio così.
Da quest’anno infatti sarà alquanto impossibile, da parte dei Consigli di Classe, fermare gli alunni; nonostante abbiano riportato una valutazione sul loro comportamento inferiore alla sufficienza. Anzi, per dovere di cronaca, bisogna dire che il voto di comportamento è stato proprio eliminato e sostituito con una circostanziata descrizione sintetica.

Giudizio di idoneità: importanti novità, cosa cambia rispetto a prima?

Questo vale anche se gli stessi alunni hanno riportato, durante il corso dell’anno scolastico, gravi insufficienze in una o più discipline. Tuttavia, gli stessi saranno ammessi ugualmente alla classe successiva o addirittura agli esami finali. Semplicemente imbarazzante. Ma la legge va rispettata.
A rendere istituzionale e normato tutto questo è stato proprio l’attuale governo in carica, con il beneplacito della ministra alla Pubblica Istruzione Valeria Fedeli.
Scendendo nei dettagli poi, possiamo dire che il Consiglio di Classe, allorquando formulerà il giudizio finale (conosciuto meglio con l’appellativo di giudizio di idoneità), dovrà tenere conto non più della media matematica delle valutazioni (espresse in decimi) attinente ad ogni singolo docente/disciplina nel corso dell’ultimo anno, ma sarà necessario prendere in considerazione tutto il percorso scolastico che il discente avrà svolto nel corso del triennio di suoi studi.
Quella che rimane invariata, invece, è la disposizione contenuta all’interno dello Statuto degli Studenti, la quale compendia la bocciatura solo nei casi in cui sia effettivamente stata irrogata una sanzione disciplinare di sospensione o di espulsione, rendendo per tale motivo impossibile effettuare lo scrutinio finale dello studente (DPR 249/98, art. 4, comma 6 e 9bis).

Esami, addio al tanto odiato “Voto di Consiglio”: decisioni prese all’unanimità o a maggioranza?

Per quanto riguarda invece la scuola primaria, ricordiamo che una nota ministeriale del 10 ottobre scorso aveva precisato che, tenendo sempre in debito conto quei criteri stabiliti in sede di Collegio dei Docenti, solo in casi eccezionali sarà possibile fermare o bocciare uno studente. In questo ordine di scuola la decisione di ‘fermare’ lo studente dovrà essere presa all’unanimità. Viceversa, per la scuola media, questa decisione dovrà essere presa a maggioranza (così come avveniva prima) dai componenti che formano il CdC. Quello che è stato abolito, insomma, è stato il cosiddetto “voto di Consiglio”.

Insegnanti di Religione Cattolica: il loro peso nella valutazione degli studenti

L’altra novità degna di nota sarà il peso nella valutazione complessiva dello studente del giudizio espresso dal docente di religione cattolica o di quello che svolge l’attività alternativa. Risaputo della loro presenza agli esami di Stato, la valutazione degli IRC sarà determinante per gli studenti/esaminandi. Se tale giudizio fosse determinante per l’alunno e per l’intero Consiglio di Classe, allora l’IRC dovrà ampiamente motivare le sue deduzioni attraverso una pedante e puntuale verbalizzazione relativa a tali decisioni.