Il concorso per docenti abilitati prevede la cancellazione dalle graduatorie di merito regionali in caso di rinuncia alla nomina. Il 10 marzo il Miur ha emanato la nota 22832 in cui chiarisce in quali termini si procede alla cancellazione. I docenti che parteciperanno al concorso verranno inseriti nelle graduatorie di merito regionali dalle quali verranno convocati per svolgere l’anno di prova non ripetibile. Qualora non accettino la convocazione saranno depennati soltanto per quell’anno e solo per quella classe di concorso in cui avviene la rinuncia. Sul portale della FLC CGIL viene illustrato nel dettaglio cosa avviene nel caso dei docenti ancora precari e nel caso dei docenti di ruolo.
Come una normale supplenza
La nota Miur del 10 maggio da attuazione all’articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 59/2017. In esso è scritto testualmente che il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. Lo scorrimento delle graduatorie di merito regionali avviene subito dopo l’esaurimento delle graduatorie del concorso 2016 e di quelle ad esaurimento. Se il docente riceve la convocazione e decide di esercitare la rinuncia, il depennamento viene eseguito solo nella GMRE per quella classe di concorso per la quale era stato nominato, mantenendo l’iscrizione nella graduatoria di merito regionale per l’altra classe di concorso. Rimane il depennamento da tutte le altre graduatorie soltanto nel caso in cui la chiamata sia per lo svolgimento dell’anno di prova.
Docenti di ruolo
Il docente di ruolo che decida di accettare la convocazione per una classe di concorso diversa da quella per la quale risulta titolare di contratto a tempo indeterminato continuerà ad usufruire del regime previsto dall’articolo 36 del CCNL. Il personale docente (n.d.r. a tempo indeterminato) può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede. Vale a dire che per quell’anno potrà godere dell’aspettativa per supplenza annuale. In caso di rinuncia alla nomina verrà depennato dalla graduatoria di merito regionale solo per quella determinata classe di concorso, così come previsto per i docenti precari. Se la convocazione arriva per la stessa classe di concorso in cui è di ruolo, l’accettazione comporterà la decadenza dal precedente impiego, così come previsto dall’articolo 2 comma 4 del regolamento supplenze docenti.
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nota-22832-del-10-maggio-2018-chiarimenti-concorso-docenti-abilitati