Assegni familiari, le FAQ NoiPA: come, a chi, domanda e tabella importi
Assegni familiari, le FAQ NoiPA: come, a chi, domanda e tabella importi

FAQ NoiPA sugli assegni familiari: gli Assegni Familiari sono una forma di prestazione a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell’INPS, che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite ogni anno per legge. Per gli importi relativi al 2018/19, potete consultare la tabella scaricabile dalla circolare 68 Inps dell’11 maggio 2018.

Le FAQ NoiPA sugli assegni familiari

Di seguito riportiamo le FAE di NoiPA in merito agli assegni familiari.

1) Quando viene corrisposto l’assegno al Nucleo familiare (ANF)? Normalmente l’assegno viene corrisposto nell’anno in cui si è presentata la richiesta a partire dalla rata di luglio, e comunque non oltre la rata di giugno dell’anno successivo.

2) Come e a chi deve essere presentata la richiesta per l’ANF? Il dipendente, dopo aver verificato, in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo, il diritto a percepire l’assegno al nucleo familiare, può presentare la richiesta dell’ANF con decorrenza al 1° luglio di ogni anno, utilizzando il modello “Richiesta assegno al nucleo familiare (Dipendente)”, disponibile sul portale NoiPA al percorso “Home pubblica -> Documentazione -> Modulistica -> Persone”.

La domanda per la richiesta dell’ANF può essere presentata:

  • Alla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS): per il personale appartenente agli uffici  periferici dello Stato. La richiesta può essere inoltrata a mano o per mezzo di posta elettronica; in alternativa è possibile inviare la domanda tramite il proprio ufficio di servizio che lo inoltrerà successivamente alla stessa RTS.

  • Ufficio della propria Amministrazione o Ente che gestisce il trattamento economico del dipendente: per il personale dell‘Amministrazione Centrale dello Stato o dei vari Enti.

  • Scuola titolare del contratto di lavoro: per i supplenti brevi e saltuari. Se l’amministrato ha contratti su più scuole, il modello di richiesta va consegnato a ciascun istituto con il quale si ha un contratto.

Anche nel caso in cui non ci siano variazioni di reddito e/o di nucleo familiare, è comunque necessario effettuare una nuova comunicazione per la rideterminazione degli ANF.

3) Quali sono i familiari per cui è possibile richiedere l’assegno al nucleo familiare? Ai fini del diritto all’assegno, il nucleo familiare può essere composto da:

  • Richiedente titolare dell’assegno;

  • Coniuge del richiedente con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato;

  • Figli di età inferiore ai 18 anni, o senza limiti di età qualora si trovino a causa di infermità fisica o mentale nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;

  • Nipoti minori in linea retta a carico del dichiarante;

  • Fratelli, sorelle e nipoti collaterali minori del richiedente, orfani di entrambi i genitori, oppure senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.

La Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n.296) ha introdotto novità anche in merito alla composizione del nucleo familiare, con decorrenza dal 01 gennaio 2007.
L’art.1, comma 11, lett. d, ha stabilito che nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno è consentita l’inclusione dei figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.

4) Quali redditi considerare ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare? Per il calcolo del reddito del nucleo familiare si deve considerare l’ammontare complessivo dei singoli redditi di tutti i membri del nucleo, quali:

  • Redditi da lavoro dipendente e assimilati assoggettati ad Irpef;

  • Redditi a tassazione separata (emolumenti arretrati);

  • Redditi da fabbricati (al lordo di eventuale deduzione per abitazione principale);

  • Redditi di lavoro autonomo, di impresa, di partecipazione e di capitale;

  • Altri redditi assoggettati a ritenuta d’imposta alla fonte (ad es. le prestazioni occasionali), o ad imposta sostitutiva (ad es. interessi su depositi o titoli) solo se superiori a euro 1.032,91.

Non sono considerati redditi:

  • L’assegno al nucleo familiare;

  • Le indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto;

  • Le somme aventi natura risarcitoria come le rendite infortunistiche erogate da INAIL;

  • Le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento.

L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare: questo significa che il reddito complessivo del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, dai redditi di lavoro dipendente.

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