Al nuovo Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca Prof. Bussetti spetterà, tra l’altro, porre attenzione alla delicata questione dei Ricorrenti al concorso DS 2011 che si sono visti discriminare dalla L.107/2015 rispetto ai colleghi nelle medesime condizioni dei ricorsi 2004/06.
Al nuovo Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca Prof. Bussetti spetterà, tra l’altro, porre attenzione alla delicata questione dei Ricorrenti al concorso DS 2011 che si sono visti discriminare dalla L.107/2015 rispetto ai colleghi nelle medesime condizioni dei ricorsi 2004/06.

Al nuovo Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca Prof. Bussetti spetterà, tra l’altro, porre attenzione alla delicata questione dei Ricorrenti al concorso DS 2011 che si sono visti discriminare dalla L.107/2015 rispetto ai colleghi nelle medesime condizioni dei ricorsi 2004/06.
Il Comitato dei ricorrenti al concorso DS 2011 chiede l’intervento urgente al Ministro Bussetti al fine i sanare la questione che, attualmente, è addirittura al vaglio della Consulta.
Ricordiamo, infatti, che la L. 107/2017, art.1, cc. 87/88/89/90, ha sanato le posizioni dei ricorrenti dei concorsi DS 2004/06 sia di coloro che avevano superato la prova preselettiva sia di chi, pur non avendola superata, avesse un contenzioso pendente alla data di promulgazione della L. 107/2015 cosiddetta “Buona Scuola”, istituendo, ai sensi del D.M. 499/2015, corsi intensivi di 80 ore finalizzati all’inserimento dei suddetti ricorrenti al ruolo di Dirigente Scolastico. Nel c. 88 vengono coinvolti anche i Ricorrenti 2011 ma solo per “coloro già vincitori di concorso ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale relative al concorso DS 2011, indetto con decreto direttoriale del MIUR il 23.07.2011 e pubblicato in G.U. 4° serie speciale n° 56 del 15 Luglio 2011” (c.88, art.1, L. 107/2015).
E’ giusto il caso di ricordare che la prova preselettiva non rappresenta di per sé una prova valutata ai fini del punteggio concorsuale, cioè non è valutata ai fini del superamento delle prove concorsuali, ma è solo una selezione per permettere una scrematura iniziale dei concorrenti.
E’ proprio questo il punto di disparità di trattamento che i Ricorrenti 2011 lamentano, cioè non si comprende perché la L. 107/2015 abbia consentito ai ricorrenti 2004/2006 che avessero un contenzioso pendente alla data di emanazione della L. 107/2015, anche senza aver superato la prova preselettiva, di accedere direttamente ai corsi intensivi, insieme agli altri ricorrenti, e non lo abbia consentito ugualmente ai ricorrenti DS 2011 nelle medesime condizioni. Per questa ragione, i giudici del Consiglio di Stato, nell’appello avverso alla sentenza 8085/2016 hanno sollevato la questione di legittimità dell’intero corpo normativo (cc. 87-90) della L. 107/2015 per violazione degli artt. 2-3-51-97-117 della Costituzione e, in subordine, della singola norma (c.88) che limita la sanatoria ai soli ricorrenti 2004/06 e non a quelli del 2011 (per violazione dell’art. 3 della Cost.) che non avevano avuto una sentenza definitiva alla data di approvazione della L 107/2015 e che, pertanto, avrebbero diritto ad una nuova sessione supplettiva del corso riservato.
Il Comitato, rappresentato a livello nazionale dalla Prof.ssa Carmen Voglino (mail:  offstreetgarden@gmail.com ) chiede un colloquio urgente con il nuovo Ministro al fine di trovare una soluzione politica il prima possibile al fine di evitare ulteriori danni causati da una eventuale sentenza favorevole della Consulta dopo l’inizio del nuovo Concorso DS 2018.