Visite fiscali, dall'INPS il riepilogo e l’aggiornamento delle novità

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Il 1° settembre 2017, è entrato in vigore in Decreto Legislativo 75/2017, contenente le norme che istituisco il Polo unico per le visite fiscali: adesso solo l’INPS può effettuare visite mediche di controllo (VMC). Le visite possono essere sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. Al fine di rendere chiaro il quadro di riferimento normativo, l’INPS con il messaggio 1399 del 29 marzo 2018 ha fatto un repilogo e un aggiornamento delle novità.

A chi si applica la normativa del Polo Unico sulle visite fiscali

La nuova normativa sulle visite fiscali, si applica a:

  • tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative

  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

  • le Regioni (comprese quelle a statuto speciale)

  • le Province, (esclusa Trento)

  • i Comuni

  • le Comunità montane e loro consorzi e associazioni

  • le istituzioni universitarie

  • gli Istituti autonomi case popolari

  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni

  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali

  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale

  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

  • le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001)

  • il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica

  • i magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali

  • gli avvocati e procuratori dello Stato

  • i docenti e i ricercatori universitari

  • il personale della carriera dirigenziale penitenziaria

  • il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

  • i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia

  • il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

Personale al quale NON si applica la normativa del Polo Unico

  • i dipendenti degli Organi costituzionali

  • i dipendenti degli enti pubblici economici

  • i dipendenti degli enti morali

  • i dipendenti delle aziende speciali

  • i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e i relativi altri enti ad ordinamento provinciale

  • il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare)

  • il personale dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria)

  • il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Consulta il messaggio inps 1399 del 29 marzo 2018

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