Nuove preziose informazioni sul Personale ATA. In questo articolo daremo alcune spiegazioni sulle sanzioni disciplinari riguardanti tale ruolo. Con la circolare numero 0011313 dello scorso 4 Giugno, l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna ha tracciato un elenco delle sanzioni in questione. Le ulteriori modifiche sono avvenute dopo il rinnovo del del CCNL Comparto Personale Istruzione e Ricerca Triennio 2016/18. Con il rinnovo del contratto collettivo del 19 Aprile 2018, si è vista l’introduzione di importanti novità circa il materiale disciplinare per il Personale ATA. Il Ministero dell’istruzione ha invitato i dirigenti scolastici a pubblicare il codice disciplinare del personale scolastico sui siti istituzionali.
Personale ATA: le possibili sanzioni in cui si può incorrere
Le possibili sanzioni in cui si incorre all’interno del personale ATA sono:
- Rimprovero verbale
- Rimprovero scritto
- Multa con un importo variabile fino a 4 ore di retribuzione
- Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni
- Sospensione dal servizio con privazione di retribuzione da 11 giorni a massimo di sei mesi
- Licenziamento con preavviso
- Licenziamento senza preavviso.
Il comma 2 del precitato articolo mantiene le sanzioni previste dal Decreto legislativo n. 165/2001, ossia:
- Sospensione dal servizio, senza retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni
- Sospensione dal servizio, senza retribuzione per un periodo temporale che può andare da tre giorni fino ad un massimo di sei mesi
- Sospensione dal servizio senza retribuzione per un periodo massimo di tre mesi a partire dall’inizio della sanzione
Personale ATA: un’importante novità posta nell’articolo 17
Nell’articolo 17 è contenuta tuttavia una novità importante riguardante la Determinazione concordata dalla sanzione. Essa si basa sul fatto che : ‘l’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso’. In poche parole, nel caso in cui la gravità della violazione non sia grave da far scattare il licenziamento, sarà possibile una mediazione tra dipendente e autorità competente, consistente in una sanzione conciliativa.
Fonte:
Orizzontescuola.it