Personale ATA: i vari tipi di sanzione disciplinare in cui si può incorrere

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Nuove preziose informazioni sul Personale ATA. In questo articolo daremo alcune spiegazioni sulle sanzioni disciplinari riguardanti tale ruolo. Con la circolare numero 0011313 dello scorso 4 Giugno, l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna ha tracciato un elenco delle sanzioni in questione. Le ulteriori modifiche sono avvenute dopo il rinnovo del del CCNL Comparto Personale Istruzione e Ricerca Triennio 2016/18. Con il rinnovo del contratto collettivo del 19 Aprile 2018, si è vista l’introduzione di importanti novità circa il materiale disciplinare per il Personale ATA. Il Ministero dell’istruzione ha invitato i dirigenti scolastici a pubblicare il codice disciplinare del personale scolastico sui siti istituzionali.

Personale ATA: le possibili sanzioni in cui si può incorrere

Le possibili sanzioni in cui si incorre all’interno del personale ATA sono:

  • Rimprovero verbale
  • Rimprovero scritto
  • Multa con un importo variabile fino a 4 ore di retribuzione
  • Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni
  • Sospensione dal servizio con privazione di retribuzione da 11 giorni a massimo di sei mesi
  • Licenziamento con preavviso
  • Licenziamento senza preavviso.

Il comma 2 del precitato articolo mantiene le sanzioni previste dal Decreto legislativo n. 165/2001, ossia:

  1. Sospensione dal servizio, senza retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni
  2. Sospensione dal servizio, senza retribuzione per un periodo temporale che può andare da tre giorni fino ad un massimo di sei mesi
  3. Sospensione dal servizio senza retribuzione per un periodo massimo di tre mesi a partire dall’inizio della sanzione

Personale ATA: un’importante novità posta nell’articolo 17

Nell’articolo 17 è contenuta tuttavia una novità importante riguardante la Determinazione concordata dalla sanzione. Essa si basa sul fatto che : ‘l’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso’. In poche parole, nel caso in cui la gravità della violazione non sia grave da far scattare il licenziamento, sarà possibile una mediazione tra dipendente e autorità competente, consistente in una sanzione conciliativa.
Fonte:
Orizzontescuola.it
 

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