Lo Studio Legale Santonicola & Partners presenta il ricorso al giudice del lavoro per il riconoscimento degli scatti stipendiali per tutti i docenti e personale ATA precari con almeno tre anni di servizio statale (180 X 3). Nello specifico, si chiede il versamento delle differenze retributive tra quanto percepito, in forza dei reiterati contratti a termine, e quanto il docente/Ata avrebbe dovuto ricevere in ragione della progressione professionale retributiva riconosciuta dalla contrattazione collettiva al personale di ruolo.
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Il fondamento giuridico
I dipendenti di ruolo e quelli non di ruolo svolgono la medesima attività, con l’unica differenza che il personale precario non fruisce degli scatti di anzianità invece riconosciuti dalla legge ai soli lavoratori di ruolo.
A fronte della identità di mansioni, non risulta giustificata la disparità di trattamento sul piano retributivo. Sul punto si è espressa addirittura la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016, affermando il principio secondo il quale “nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo”.
Il pagamento degli onorari
Solo in caso di vittoria sarà richiesta la corresponsione di ulteriori euro 300,00, come si legge nell’atto di impegno, presente tra gli allegati, che ciascun ricorrente è tenuto a compilare; diversamente, nell’ipotesi di rigetto, non sarà avanzata dai legali ulteriore pretesa economica. Non è previsto il versamento di alcuna quota associativa o sindacale. Potranno aderire tutti i precari, a prescindere dalla graduatoria nella quale risultino inseriti.
In allegato le istruzioni operative ed il file audio illustrativo del ricorso.