Concorso Secondaria, ripetibilità Fit: comunicato

Sul concorso riservato ai docenti della scuola secondaria riceviamo e pubblichiamo un comunicato redatto da SiamoNoi Scuola.

Comunicato

Concorso transitorio disciplinato dal D. Lgs 59 di riordino del sistema di accesso nel ruolo docente di cui al comma 181, lettera b) della legge n. 107/2015 riservato ai docenti che, a seguito dei percorsi di formazione universitaria per l’insegnamento di cui al D. M. 249/2010 (TFA/PAS), hanno conseguito, mediante esame di Stato, l’abilitazione all’esercizio della professione.
Siamo molto preoccupati per l’introduzione, nelle norme relative all’ultimo monoennio del percorso denominato “FIT” per l’inserimento nella funzione docente, dell’impossibilità di rinnovare il periodo di formazione con valore di prova in caso di esito negativo, diversamente da quanto previsto per il personale docente reclutato dalle graduatorie provinciali ora ad esaurimento (GAE) e dalle graduatorie di merito costituite a seguito di concorso pubblico (GM) nonché per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, reclutato dalle graduatorie provinciali (GP).
Il predetto D. Lgs di riordino del sistema di accesso nel ruolo docente ribalta completamente il principio, novellato dallo stesso comma 119 della legge 107/2015, secondo cui in caso di valutazione negativa del periodo di formazione con valore di prova il personale docente è sottoposto a un secondo periodo di formazione-prova non rinnovabile, determinando così una disparità di trattamento nell’ambito dei patti collettivi con i lavoratori e una disapplicazione delle disposizioni normative vigenti nel comparto scolastico, a partire dal D. Lgs 297/1994 che pure prevede, all’art. 439, la possibilità di concedere una proroga di un altro anno scolastico di formazione con validità di prova, “al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione”.
Siamo convinti che questa scelta politica, non tenendo conto del consolidato vigente diritto del lavoro, con particolare riferimento alle tutele che, scaturite anche dai patti sindacali, hanno finora garantito una equa valutazione per tutto il personale scolastico (docente e non docente) del periodo di formazione con valore di prova per l’immissione in ruolo, renda il sistema di reclutamento iniquo, in quanto crea una disparità di trattamento e confonde la logica del periodo di formazione-prova, non solo rispetto alle procedure di reclutamento del passato, ma anche rispetto a tutte quelle che verranno messe contemporaneamente in essere per lo scorrimento delle nuove GRM a esaurimento, delle GAE e delle GM (nonché per le graduatorie provinciale per il restante personale scolastico non docente).
È notorio che la giurisprudenza in materia di periodo di prova è concorde nell’orientamento di tutela del lavoratore (ma anche del datore di lavoro) nel concedere la possibilità di rinnovare il periodo di prova, in caso di esito negativo, poiché la permanenza delle qualità professionali sono suscettibili di modifiche nel corso del tempo, anche per circostanze di natura personale o famigliare tant’è che la maggior parte dei contratti collettivi di lavoro dei comparti pubblici e privati disciplinano la modalità operativa di ripetizione del periodo di prova (tale orientamento giurisprudenziale è ancora più significativo se si tiene conto che i lavoratori stabilizzanti della scuola sono già noti all’amministrazione scolastica per aver già prestato servizio “senza demerito”, a seguito dei reiterati contratti di lavoro a tempo determinato).
Chiediamo al nuovo Governo quindi di prevedere un impegno affinché il periodo di formazione con validità di prova, svolto durante il terzo anno del percorso FIT, sia rinnovabile in caso esito negativo, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione da parte delle commissioni di valutazione.
Inoltre, si chiede di prevedere un impegno, nell’ambito delle disposizioni transitorie, affinché le università che abbiano rilasciato diplomi di abilitazione/idoneità all’insegnamento ex D. M. 249/2010, rilascino, sulla base dell’equivalenza degli ordinamenti formativi di 60 CFU/CFA dei nuovi corsi di specializzazione con i vecchi corsi articolati in tirocini formativi attivi e percorsi abilitanti speciali, un equivalente diploma di specializzazione, al fine di tutelare la permanente piena validità e efficacia legale del titolo professionale (ciò sia rispetto alle future procedure concorsuali nella scuola statale sia rispetto alle procedure di reclutamento delle scuole paritarie italiana e delle istituzioni formative in altri paesi europei).
SiamoNoi Scuola