Ancora lettere al Minictro Bussetti. Li ascolterà?

E’ arrivata in redazione una lettera del Prof. Guido Boncristiani – Ricorrente con prova preselettiva superata del Concorso per Dirigenti Scolastici 2011
Di seguito il testo della lettera inviata al Sig. Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca  Marco Bussetti: 
“Onorevole Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca,
poiché è in fase di elaborazione il  testo del decreto legge contenente le determinazioni relative alle operazioni per il regolare avvio del prossimo anno scolastico, che conterrà certamente misure per la soluzione della questione dei diplomati magistrali, nonché di alcuni punti della legge 107 del 2015, sarebbe auspicabile che in questo provvedimento fosse inserito un articolo che ponga rimedio alla condizione dei ricorrenti pendenti con prova preselettiva superata del concorso a dirigente scolastico del 2011, estendendo anche per costoro, come è stato fatto nell’agosto del 2015 per i ricorrenti pendenti del concorso a dirigente scolastico del 2004 e del 2006, le disposizioni di cui alla Legge 107/2015, art 1, commi da 87 a 90 che prevedono un corso intensivo di 80 ore con prova scritta finale per entrare nei ruoli di dirigente scolastico. Certo di un suo interessamento, invio un deferente saluto.”
 Firmata Prof. Guido Boncristiani 
A tal proposito Ricordiamo che la L.107/2015 art.1, c. 88 esplicita:
“Il decreto di cui al comma 87 riguarda:

  1. a) i soggetti gia’ vincitori ovvero  utilmente  collocati  nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte  le  fasi di  procedure   concorsuali   successivamente   annullate   in   sede giurisdizionale, relative al concorso  per  esami  e  titoli  per  il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e  della  ricerca  13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie  speciale,n. 56 del 15 luglio 2011;
  2. b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole  almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva, nell’ambito  del  contenzioso  riferito  ai  concorsi  per  dirigente scolastico   di   cui   al   decreto   direttoriale   del   Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22  novembre  2004,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del  26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,n. 76 del 6  ottobre  2006,  ovvero  avverso  la  rinnovazione  della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202. “

E poi il D.M.499/2015 istitutivo dei Corsi Intensivi
“Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107”
Art.1 Il corso di formazione di cui all’articolo l, comma 87, della Legge è organizzato dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base dei seguenti criteri:

  1. durata di 80 ore complessive;
  2. suddivisione delle ore tra le seguenti aree formative: ruolo del dirigente scolastico anche viste le innovazioni apportate dalla Legge; gestione del contenzioso; gestione amministrativa e contabile;  autonomia delle istituzioni scolastiche;  sicurezza sui luoghi di lavoro;  Rapporto di Autovalutazione e Sistema nazionale di valutazione;  ordinamenti dei cicli scolastici e esami di Stato a conclusione del I e del Il ciclo di istruzione;  gestione e valorizzazione del personale.

Art.2.I docenti del corso sono individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti di I e di Il fascia amministrativi o tecnici e i dirigenti scolastici in servizio presso il medesimo Ufficio ovvero in quiescenza da non più di tre anni, ovvero tra professori universitari di I o Il fascia o straordinari, magistrati amministrativi o contabili o Avvocati dello Stato. 
Si sottolinea che a settembre ci si troverà nell’emergenza reggenze e che il governo dovrebbe risolvere la questione di tutti i ricorrenti i quali dovrebbero fare un fronte comune poiché si parla solo di chi non avesse una sentenza definitiva all’atto di promulgazione della L. 107/2015 e nel D.M. 499/2015 e non di preselettiva superata o meno, poichè non costituisce prova valutata nell’iter concorsuale. Di fatto, infatti, chi ha superato la preselettiva tra i ricorrenti non ha, poi, superato le altre prove concorsuali.
Ci auguriamo che i governo prenda in seria considerazione la questione il prima possibile onde evitare ulteriori ricorsi a catena e, dunque, ulteriori problematiche per il mondo scuola.